Ottemperanza al giudicato sulla cittadinanza iure sanguinis e onere documentale (TAR Lazio n. 332 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato civile che ha accertato la cittadinanza italiana iure sanguinis, l’ordine impartito all’Ufficiale di Stato Civile di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge non si esaurisce in un adempimento meramente pedissequo. L’attività di trascrizione degli atti di nascita e di matrimonio richiede accertamenti sulla regolarità e completezza della documentazione. Ne consegue che la domanda di ottemperanza va respinta quando l’interessato non abbia fornito la documentazione integrativa richiesta dall’Ufficio, restando l’inerzia dell’Amministrazione esclusa dal comportamento collaborativo dell’avente diritto. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce inderogabile dovere d’ufficio, ma presuppone la collaborazione documentale della parte.

Il Fatto

I ricorrenti hanno ottenuto dal Tribunale Civile di Roma un’ordinanza che accerta e dichiara il loro possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis e ordina al Ministero dell’Interno, e per esso all’Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.

Non essendo intervenuta l’esecuzione, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio, chiedendo che sia ordinato all’Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di Milano di dare attuazione al provvedimento e che sia nominato un commissario ad acta. Le Amministrazioni intimate resistono, sostenendo che la mancata esecuzione dipende dall’inerzia dei ricorrenti, che non avrebbero inviato la documentazione richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da tre premesse consolidate. Il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non consente la cognizione di domande ulteriori. L’ottemperanza è esperibile indipendentemente dalle disposizioni sull’esecuzione civile. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce inderogabile dovere d’ufficio per l’Amministrazione e i suoi funzionari.

Su questa base il Tribunale ricostruisce i fatti. L’Ufficiale di Stato Civile ha trascritto il provvedimento in data 3 ottobre 2024, al numero 581 del Registro 08 dell’archivio delle Cittadinanze, ponendo in essere gli adempimenti prodromici. La pratica è stata trasmessa all’Ufficio Nascite che, in data 8 ottobre 2024, dopo aver accertato una carenza documentale, ha chiesto per ciascun interessato l’istanza di trascrizione degli atti di nascita con i dati necessari, allegando l’apposito modulo.

Il punto decisivo è il mancato riscontro a tale richiesta. I ricorrenti si sono limitati a sollecitare aggiornamenti sullo stato delle pratiche, senza inviare la documentazione originariamente richiesta. Il Tribunale esclude che possa valere come riscontro la trasmissione di istanze afferenti a persone diverse, ancorché di medesima ascendenza, trattandosi di pratiche distinte.

La motivazione chiarisce la natura dell’attività di trascrizione: essa non si limita alla pedissequa iscrizione, ma richiede accertamenti sulla regolarità e completezza della documentazione. Gli interessati devono allegare alle singole domande, oltre al provvedimento giurisdizionale dichiarativo già prodotto e trascritto, il documento di identità, l’indirizzo di residenza e gli altri dati indicati, anche per verificare omissioni o discordanze rispetto al provvedimento, da sottoporre a rettifica a mezzo di ricorso al locale Tribunale ai sensi dell’art. 95 del d.P.R. n. 396/2000.

L’inerzia dell’Amministrazione non è quindi ravvisabile, poiché la mancata integrazione documentale ha impedito all’Ufficiale di Stato Civile di procedere alle trascrizioni degli atti di nascita e matrimonio. Il ricorso è respinto. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, in considerazione della novità della questione trattata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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