Superbonus su immobile abusivo: propagazione dell’illecito e diniego di SCIA alternativa (TAR Campania n. 176 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli interventi edilizi, ivi compresi quelli finalizzati all’efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico, possono essere lecitamente realizzati solo se afferiscono a immobili non abusivi. In caso contrario opera il principio di propagazione dell’illecito: le opere aggiuntive, ancorché astrattamente riconducibili alla manutenzione straordinaria o alla ristrutturazione, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente. Il diniego opposto dal Comune a una SCIA alternativa al permesso di costruire non costituisce annullamento d’ufficio in autotutela e non è soggetto al termine di diciotto mesi di cui all’art. 21-nonies legge n. 241/1990. La violazione dell’obbligo di preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non determina l’illegittimità del provvedimento se l’interessato non indica gli elementi che, introdotti in sede procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale.

Il Fatto

Il ricorrente presentava al Comune due istanze in forma di SCIA alternativa al permesso di costruire, per lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di un fabbricato, poi integrate da una pratica per CILA Superbonus. Il progetto prevedeva interventi di efficientamento energetico, con dotazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, e di adeguamento sismico mediante rinforzo delle murature esistenti.

Con provvedimento del 19.12.2022 il Comune notificava il diniego definitivo delle istanze. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Campania, deducendo tre motivi: violazione del termine di diciotto mesi per l’autotutela, difetto di istruttoria e di motivazione quanto all’asserita abusività dell’immobile, mancata valutazione delle osservazioni presentate in sede di preavviso di diniego.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile e comunque respinto. Il Collegio rileva che il provvedimento impugnato non è un annullamento d’ufficio in via di autotutela, ma il rigetto delle due istanze di SCIA presentate dal ricorrente. Le censure sul termine di diciotto mesi di cui all’art. 21-nonies legge n. 241/1990 sono pertanto inconferenti rispetto all’atto asseritamente lesivo.

Il secondo motivo è respinto nel merito. Il presupposto del diniego è la discrasia tra il titolo legittimante originario — la licenza edilizia del 1960 — e quanto rappresentato nei grafici allegati alla SCIA. Il Comune ha accertato una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, risalente all’atto di compravendita e reiterata nella dichiarazione di liceità resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 d.P.R. n. 445/2000. Lo stesso ricorrente ammette nel ricorso l’esistenza di difformità consistenti in un ampliamento di volumetria e nella rotazione della scala.

Il Collegio richiama il principio di propagazione dell’illecito, già affermato con la sentenza della Sezione n. 5934 del 2024 e ribadito da Cons. Stato n. 1201 del 2024, n. 1907 del 2023 e n. 188 del 2022: gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente. Nel caso concreto sussistono incontestati profili di abusività dell’immobile cui la SCIA si riferisce.

Nessuno dei titoli successivi richiamati dal ricorrente è idoneo a legittimare l’intervento. La pratica del 1984, relativa ai contributi per gli eventi sismici, non esonera dal possesso dei requisiti di legittimità urbanistica. La DIA del 2012 si fonda sull’assunto, non provato, che l’immobile sia antecedente al 1942. La CILA del 2018 riguarda solo la rimozione dell’amianto. Nel 2020, inoltre, risultano soppresse unità immobiliari e censito un volume ulteriore privo di titolo. Il diniego è motivato anche dall’incompletezza della pratica, profilo non contestato.

Il terzo motivo è infine respinto. Il ricorrente, non allegando le osservazioni inviate, non ha provato il loro mancato esame: l’onere probatorio gravava sulla parte istante. La violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 non vizia il provvedimento quando l’interessato non indica gli elementi che avrebbero potuto modificarne il contenuto. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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