No all’iscrizione come ripetente senza procedura selettiva per Medicina (TAR Abruzzo n. 505 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualifica di studente ripetente presuppone l’avvenuta iscrizione dello studente al medesimo corso di studi presso l’Ateneo e non può essere invocata da chi intenda accedere per la prima volta al corso di laurea in Medicina e Chirurgia provenendo da altra classe di laurea. L’iscrizione ad anni successivi al primo mediante trasferimento è subordinata alla partecipazione all’apposita procedura selettiva indetta dall’Università e alla valutazione dei crediti in funzione dei posti disponibili, senza che tale percorso possa essere eluso attraverso il riconoscimento dello status di ripetente, in contrasto con la disciplina del numero programmato.

Il Fatto

La ricorrente è iscritta al terzo anno del corso di laurea in Biotecnologie presso altra Università. Con istanza del 22 maggio 2020 chiede all’Università degli Studi de L’Aquila l’immatricolazione ad anno successivo al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia in qualità di ripetente, previo riconoscimento dei crediti maturati. L’Ateneo rigetta la richiesta con nota del 18 giugno 2020, rilevando che la ripetenza riguarda esclusivamente gli studenti già iscritti al medesimo corso. Successivamente l’Università pubblica il bando di selezione per il rilascio del nulla osta all’iscrizione ad anni successivi al primo, al quale la ricorrente partecipa.

La ricorrente impugna la nota di rigetto, il bando, il decreto rettorale sui posti disponibili, il regolamento di Ateneo e il D.M. n. 218/2020, deducendo l’illegittimità del diniego e dei criteri di priorità. Il Ministero dell’Istruzione e l’Università si costituiscono in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Quanto alle censure sul bando, le ritiene inammissibili per difetto di interesse: all’atto della proposizione del ricorso la domanda di partecipazione della ricorrente era stata acquisita ma non ancora valutata, sicché nessun pregiudizio concreto era derivato dal numero dei posti o dai criteri di priorità contestati.

Nel merito, il Tribunale esclude che la ricorrente possa qualificarsi studente ripetente. La figura presuppone l’iscrizione al medesimo corso di studi; essa non opera in caso di prima iscrizione, ancorché riferita ad anno successivo al primo. Il provvedimento di rigetto è quindi legittimo sul punto.

La Sezione richiama la propria giurisprudenza, secondo cui ammettere iscrizioni in sovrannumero in qualità di ripetente o fuori corso è incompatibile con la disciplina del numero chiuso, che contempera il diritto allo studio con le esigenze organizzative degli Atenei e la qualità didattica. Riconoscere tale status a chi provenga da altro corso di laurea consentirebbe di aggirare le regole del trasferimento e la programmazione degli accessi.

Il Collegio precisa poi che la valutazione dei crediti è funzionale all’iscrizione ad anni successivi al primo e quest’ultima può avvenire solo all’esito della procedura selettiva. Poiché al 18 giugno 2020 la ricorrente non aveva partecipato ad alcuna selezione, correttamente l’Amministrazione non procedette alla valutazione della carriera.

Infine, il motivo relativo al D.M. n. 218/2020 è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché il rigetto impugnato si fonda unicamente sul D.M. n. 277/2019 e il predetto decreto non è stato posto a base del diniego. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in duemila euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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