Ricorso al TAR nullo se il difensore non ha procura speciale (TAR Lombardia n. 265 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso sottoscritto da difensore privo di procura speciale è nullo, perché la sottoscrizione rileva in senso giuridico e presuppone il conferimento del potere di impugnare lo specifico provvedimento. La nullità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell’art. 44, comma 4-bis, cod. proc. amm., e non è sanabile mediante l’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., norma incompatibile con la struttura del rito amministrativo. Ne consegue che il giudizio non può ritenersi validamente instaurato e il ricorso va dichiarato inammissibile, restando preclusa ogni pronuncia di merito.
Il Fatto
La società ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR Lombardia per l’annullamento del silenzio-inadempimento formatosi su una serie di diffide notificate al Comune di Milano e ad altri enti pubblici. Con tali atti la società chiedeva l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 54 TUEL per sospendere la sosta prolungata di bus in una via cittadina, sopprimere gli stalli esistenti o limitarne l’uso a fermata tecnica, attivare controlli e sanzioni e disporre verifiche ambientali e sanitarie sull’area.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Milano e l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, mentre altri enti intimati non hanno spiegato difese. La causa è stata trattata in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, dopo aver sottoposto la relativa questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Il nodo riguarda il difetto di procura speciale in capo ai difensori che hanno sottoscritto l’atto introduttivo.
Il giudice richiama l’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., secondo cui il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di procura speciale. La giurisprudenza, qui citata nella pronuncia del Cons. Stato, Sez. VI, n. 5723 del 2018, precisa che la procura è speciale solo se indica l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale il ricorso va proposto e ogni altro elemento utile all’individuazione della controversia.
Nel caso concreto le procure depositate non presentano tale carattere: non attribuiscono il potere specifico di impugnare il silenzio dell’amministrazione, non recano alcun riferimento all’oggetto del giudizio né all’autorità giurisdizionale competente. Si tratta di procure riferite a una pluralità di attività estranee alla controversia, che non valgono a integrare la specialità richiesta.
Il Tribunale richiama quindi l’orientamento dell’Adunanza Plenaria, citata come Cons. Stato, Ad. Pl., n. 11 del 2025: ai sensi degli artt. 40 e 44 cod. proc. amm., il ricorso non sottoscritto dal difensore munito di procura speciale è nullo, con la conseguenza che il giudizio non può ritenersi validamente instaurato. La carenza di sottoscrizione va intesa non in senso materiale, ma in senso giuridico, quale mancanza della sottoscrizione del difensore con indicazione della procura speciale.
Il Collegio esclude che la nullità sia superabile mediante l’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., norma non espressiva di un principio generale e incompatibile con la struttura del processo amministrativo ai sensi dell’art. 39 cod. proc. amm. In tale rito la procura deve sempre precedere la redazione e la notificazione del ricorso, come nel giudizio di cassazione. Poiché l’art. 44, comma 4-bis, cod. proc. amm. consente il rilievo d’ufficio della nullità in ogni stato e grado, il ricorso è dichiarato inammissibile. La recente consolidazione dell’orientamento induce a compensare le spese di lite.
Nota della Redazione
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