Ottemperanza e commissario ad acta per credito risarcitorio verso il Comune (TAR Sicilia n. 989 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore di una Pubblica Amministrazione, munito di titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato, ha diritto all’integrale esecuzione della prestazione patrimoniale una volta decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il parziale adempimento intervenuto per effetto del pagamento dell’assicurazione del debitore, entro i limiti della franchigia contrattuale, non estingue l’obbligo dell’Amministrazione per la parte residua. Il giudice amministrativo ordina pertanto il pagamento del residuo entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta e fissa la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo l’integrale esecuzione di una sentenza della Corte di Appello di Catania, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Comune debitore, che aveva condannato quest’ultimo al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e spese processuali di due gradi.

Il titolo riconosceva che la compagnia assicurativa del Comune dovesse tenere indenne l’Amministrazione da quanto corrisposto al privato, al netto di una franchigia contrattuale. Il ricorrente ha riferito di aver ricevuto dall’assicurazione solo una parte dell’importo, residuando a carico del Comune una somma ulteriore, oltre interessi e spese successive. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Dalla documentazione in atti emerge che la sentenza di condanna è ormai irrevocabile, non essendo stata impugnata, e che è stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva.

Risulta superato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lett. a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lett. a), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, necessario per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il Tribunale ha poi esaminato l’incidenza del parziale adempimento derivante dall’intervento dell’assicurazione del Comune, rilevando che esso è comunque limitato dalla franchigia indicata dallo stesso giudice ordinario. Ne consegue che l’obbligo dell’Amministrazione non può ritenersi estinto per la parte residua del credito.

Alla luce di tale ricostruzione, il Collegio ha ordinato al Comune di provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Acireale, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva, su richiesta di parte, entro sessanta giorni dall’insediamento.

È stata altresì accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali sulle somme spettanti, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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