Cancellazione dal visto di conformità: efficacia ex nunc, non retroattiva (TAR Puglia n. 159 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cancellazione di un professionista dall’elenco degli abilitati al rilascio del visto di conformità, disposta ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), del D.M. n. 164/1999, ha natura sanzionatoria e, pertanto, non può avere efficacia retroattiva, ma decorre dal momento dell’accertamento compiuto dall’Amministrazione finanziaria. Il reato di bancarotta fraudolenta rientra nella nozione di reati finanziari, rilevante quale criterio di affidabilità soggettiva del soggetto che intende esercitare una funzione ausiliaria dell’Amministrazione, indipendentemente dalla pendenza di un giudizio di colpevolezza. La mera pendenza di un procedimento penale per tale reato costituisce causa di esclusione dalla platea degli abilitati, non rilevando la colpevolezza dell’interessato ma l’oggettiva inopportunità che un soggetto sub iudice per gravi reati finanziari eserciti una funzione che richiede affidabilità nei confronti dell’Erario e del contribuente.

Il Fatto

Un professionista, iscritto nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, veniva cancellato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia con provvedimento notificato a dicembre 2025, avente efficacia retroattiva. Il provvedimento traeva origine dalla pendenza di un procedimento penale per il reato di bancarotta fraudolenta, ritenuto dall’Amministrazione rientrante nella categoria dei “reati finanziari” rilevanti ex art. 8 del D.M. 164/1999. Il ricorrente impugnava il provvedimento, chiedendone la sospensione cautelare, deducendo, tra l’altro, la non riconducibilità della bancarotta fraudolenta ai reati finanziari e l’illegittimità dell’efficacia retroattiva della cancellazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, in sede di sommaria delibazione cautelare, ha ritenuto le censure del ricorrente favorevolmente apprezzabili esclusivamente con riferimento alla efficacia retroattiva della cancellazione, respingendo le restanti doglianze. Quanto al merito della qualificazione, il Collegio ha osservato che il reato di bancarotta fraudolenta rientra nell’ampia categoria dei reati finanziari, inclusiva di condotte pericolose per il mercato e l’economia nazionale, richiamando il consolidato orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2025, n. 4674 e da T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 2 febbraio 2023, n. 316.

La disposizione di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), del D.M. n. 164/1999 non è stata considerata configurare una sanzione penale né un giudizio di colpevolezza anticipato, bensì un criterio di affidabilità soggettiva riferito a chi intende esercitare una funzione ausiliaria dell’Amministrazione finanziaria. In tale prospettiva, anche la mera pendenza del procedimento penale per bancarotta fraudolenta integra una causa di esclusione, essendo irrilevante la colpevolezza dell’interessato e prevalendo l’esigenza oggettiva di evitare che un soggetto sub iudice per gravi reati finanziari possa svolgere una funzione che richiede affidabilità nei confronti dell’Erario e del contribuente.

Il Collegio ha inoltre ritenuto non pertinente la dedotta assenza di provvedimenti disciplinari, in ragione dell’autonomia dei rispettivi poteri amministrativi.

Con riferimento all’unica censura accolta, il TAR ha evidenziato che la cancellazione, avendo natura sanzionatoria, deve avere efficacia ex nunc, decorrendo dal momento dell’accertamento compiuto dall’Amministrazione e non già con effetto retroattivo, in conformità a quanto statuito da C.G.A.R.S., Sez. giurisdizionale, 10 marzo 2025, n. 171. L’istanza cautelare è stata pertanto accolta limitatamente alla sospensione dell’efficacia retroattiva della misura, con fissazione dell’udienza di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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