Giudizio di ottemperanza e nomina del commissario ad acta interno all’amministrazione (TAR Sicilia n. 225 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni e, in caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta il dirigente della medesima amministrazione resistente. Il criterio dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 è applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle da equa riparazione. Ne consegue che l’incarico commissariale affidato a un dirigente interno non dà diritto a compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale civile di Palermo, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore di € 2.540,30, oltre interessi legali da ciascun rateo fino al saldo.

Il ricorso è stato notificato il 27 agosto 2025 e depositato il giorno successivo. La questione arriva davanti al giudice amministrativo perché l’amministrazione, pur a fronte del titolo esecutivo formato, non ha provveduto al pagamento delle spettanze rivendicate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da documentazione del 21 luglio 2025, e all’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo a mezzo PEC al Ministero.

Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il ricorso è stato accolto con ordine di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inutile decorso, è stata disposta la nomina di un commissario ad acta in via sostitutiva, individuato nel responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero resistente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito di adeguata competenza.

Il Collegio ha escluso il diritto al compenso per l’incarico commissariale affidato a un dirigente interno, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. Tale disposizione, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti di equa riparazione, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. L’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

La nomina interna è sorretta dalla natura obbligatoria del munus di ausiliario del giudice, non rifiutabile né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il Collegio ha inoltre dettato le modalità operative dell’incarico: determinazione del compenso con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, presentazione della parcella a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, e deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura PAT.

Le spese di lite, comprensive degli atti funzionali all’introduzione del giudizio, sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza in € 552,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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