Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 3198 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Costituiscono condizioni di ammissibilità il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e condanna al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., misura che non può ritenersi manifestamente iniqua se parametrata agli interessi legali.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di differenze retributive, oltre interessi, e all’adeguamento stipendiale. Il titolo, notificato all’Amministrazione, non era stato impugnato ed era passato in giudicato. Nonostante la notificazione, l’Amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione, persistendo nell’inadempimento.

La parte ha quindi chiesto al TAR di ordinare l’integrale esecuzione del giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e di condannare l’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza difese e senza provare l’avvenuto adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via preliminare la ricevibilità e l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza. Sotto il primo profilo, il ricorso è stato depositato nel rispetto dei termini. Sotto il secondo, ha richiamato l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

Il TAR ha individuato due presupposti processuali. Il primo è il passaggio in giudicato del titolo, comprovato dal certificato di cancelleria del Tribunale di Napoli che attesta la mancata impugnazione. Il secondo è il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che la giurisprudenza amministrativa qualifica come condizione di ammissibilità anche nel giudizio di ottemperanza.

Nel caso concreto, la notificazione del titolo precedeva di gran lunga la notificazione del ricorso per ottemperanza: il termine di centoventi giorni era dunque ampiamente decorso, confermando l’ammissibilità dell’azione.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. La sentenza del giudice ordinario possiede un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a porre in essere ogni attività necessaria per dare concreta attuazione al bene della vita riconosciuto alla parte vittoriosa. L’obbligo imposto consisteva nel pagamento della somma liquidata, oltre interessi, e nel conseguente adeguamento stipendiale.

L’Amministrazione, pur costituitasi, non ha fornito alcuna prova di adempimento, neppure parziale, né ha addotto ragioni ostative. L’inadempimento è stato pertanto ritenuto pienamente accertato. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale ottemperanza entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, e ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, per ragioni di effettività della tutela, con insediamento entro i successivi sessanta giorni.

È stata accolta anche la domanda di penalità di mora. Il Collegio ha richiamato la disciplina dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che configura la misura come coercizione indiretta pecuniaria finalizzata a stimolare il debitore all’adempimento e ne fissa la decorrenza, nei giudizi di ottemperanza concernenti il pagamento di somme, dal giorno della comunicazione dell’ordine di pagamento. La penalità è stata stabilita in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto. Le spese, liquidate come da dispositivo, sono state poste a carico della soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

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