Ottemperanza alla Carta Docente e commissario ad acta dirigenziale (TAR Sicilia n. 228 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. L’ordine di esecuzione del giudicato va impartito all’amministrazione intimata entro un termine perentorio, con contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il commissario può essere individuato in un dirigente della stessa amministrazione resistente, con facoltà di delega, senza diritto a compenso, applicandosi per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 dettato per i decreti di equa riparazione.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti non di ruolo, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, aveva accertato il loro diritto alla c.d. Carta Docente per l’aggiornamento e la formazione professionale, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione delle relative carte con assegnazione degli importi annui spettanti, oltre accessori.

Il titolo, pubblicato il 21 novembre 2024, era divenuto definitivo. Nonostante la notifica e il decorso del termine dilatorio, l’amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato, così i ricorrenti hanno chiesto la tutela in sede di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato preliminarmente la sussistenza dei presupposti processuali. Dalla documentazione in atti risultavano provati sia il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato nel fascicolo, sia l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.

Integrati i requisiti di cui all’art. 114 c.p.a., il ricorso è stato accolto e impartito all’amministrazione l’ordine di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in conformità al dispositivo del titolo.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione di parte e con ulteriori sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero resistente, con facoltà di delega a un dirigente munito di adeguata competenza. Nessun compenso è stato riconosciuto, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha richiamato la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettata per i decreti di equa riparazione, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a precedenti conformi.

Il Tribunale ha poi precisato che l’incarico di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione; che il compenso verrà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002; che la relativa parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione; e che il deposito degli atti va effettuato per via telematica tramite la procedura dedicata. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, sono state liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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