Ottemperanza alla Carta Docente e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 226 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo esecutivo costituito da una sentenza del giudice ordinario sia passato in giudicato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertati tali presupposti ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, assegnando un termine per l’adempimento spontaneo e nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta con facoltà di delega. La nomina può cadere su un dirigente della stessa amministrazione intimata; in tal caso, per analogia con l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, l’incarico è svolto senza compenso, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Palermo con cui era stato accertato il suo diritto alla Carta Docente, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della somma di 1.000,00 euro, oltre interessi e rivalutazione.

Il titolo giudiziale era passato in giudicato e il Ministero non aveva provveduto al pagamento nel termine stabilito dalla normativa sulla esecuzione delle sentenze di condanna della pubblica amministrazione. Da qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Il passaggio in giudicato del titolo esecutivo risultava attestato agli atti del giudizio e la prova della notifica del titolo dimostrava l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Il ricorso è stato pertanto accolto. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute nel giudicato, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del medesimo Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’ufficio, che dovrà provvedere, su istanza di parte, entro ulteriori sessanta giorni.

Sul punto del compenso, il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo un orientamento già espresso da una serie di pronunce amministrative. Poiché il commissario è un dirigente della stessa amministrazione resistente, l’attività svolta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a compenso. Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’amministrazione.

Il Tribunale ha inoltre stabilito che la liquidazione delle spese di esecuzione avverrà con successivo decreto collegiale, che la parcella dovrà essere presentata a pena di decadenza nei termini del d.P.R. n. 115/2002 e che il deposito degli atti del commissario avverrà esclusivamente tramite la procedura telematica P.A.T.. Le spese di lite, liquidate in 500,00 euro oltre accessori, seguono la soccombenza e sono state poste a carico dell’amministrazione resistente, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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