Ottemperanza alla condanna del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 1435 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore di una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato può ottenere l’esecuzione senza necessità di un nuovo accertamento del credito. È sufficiente che risultino la definitività del titolo, la rituale notifica della pronuncia all’Amministrazione debitrice e il rispetto dei termini di legge. L’Amministrazione che non deduca l’avvenuto pagamento né l’intervento di fatti estintivi o modificativi delle ragioni di credito deve essere condannata all’adempimento, con nomina di commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente — di cui alla legge n. 107 del 2015 — per gli anni scolastici 2018/19, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero a erogare l’importo complessivo di 2.000,00 euro mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.

Passata in giudicato la pronuncia, la ricorrente ha chiesto al TAR l’ottemperanza, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito in giudizio senza dimostrare alcun pagamento.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, che il testo individua nell’art. 114 cod. proc. amm. La sentenza del giudice del lavoro contiene una condanna pecuniaria; la pronuncia è definitiva; la notifica all’Amministrazione scolastica debitrice è stata effettuata rispettando le formalità e i termini previsti dalla legge.

La costituzione del Ministero non ha introdotto alcuna difesa utile: la resistente non ha affermato di avere già corrisposto la somma né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito. Su questo punto il Tribunale non ha dovuto compiere alcun nuovo accertamento del rapporto sostanziale, essendo il credito già definito nel titolo azionato.

Il ricorso è stato pertanto accolto e l’Amministrazione condannata a rilasciare la “Carta del docente” alla ricorrente e ad accreditare l’importo indicato nella sentenza, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica ad opera di parte, se anteriore.

Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega. Il commissario provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni alla liquidazione e corresponsione delle somme, con oneri a carico del Ministero, depositando poi una dettagliata relazione sugli adempimenti compiuti.

Quanto alle spese, il Tribunale ha liquidato 550,00 euro per compensi, oltre accessori, avendo riguardo in via analogica ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari e richiamando Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247 e Cons. Stato, Sez. III, 30 gennaio 2015, n. 453. Il compenso del commissario, se dovuto, sarà determinato con separato decreto ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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