Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per prestazioni pecuniarie (TAR Sicilia n. 1433 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’esistenza del giudicato, la sua idoneità a essere eseguito e l’inerzia dell’amministrazione debitrice, condannando quest’ultima a dare esecuzione alla pronuncia nel termine assegnato. La penalità di mora prevista dall’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, co. 781, lett. a), della legge n. 208/2015, si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria. Il rimedio non può essere invocato quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua, evenienza da escludersi ove l’inadempimento si sia protratto senza giustificazione e l’obbligazione non presenti particolare complessità. La penalità decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e non oltre il termine assegnato per l’adempimento spontaneo, attivandosi di seguito l’intervento sostitutivo del commissario ad acta. L’interessi legali o la rivalutazione monetaria sui crediti seguono l’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

Il Fatto

La parte ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 423/2025 emessa dal Tribunale di Termini Imerese in funzione di Giudice del lavoro. Con quella pronuncia l’Amministrazione era stata condannata ad assegnare alla ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, accreditandovi l’importo di € 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione.

La ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione all’esecuzione, la vittoria delle spese, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento e la fissazione di una somma a titolo di astreinte. Il Ministero resistente si è costituito, non deducendo l’avvenuto pagamento né fatti estintivi del credito.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato ritenuto documentalmente fondato. Il Collegio ha verificato che la sentenza di condanna era passata in giudicato e che erano state rispettate le formalità e i termini di notificazione della pronuncia all’amministrazione debitrice. L’amministrazione resistente, costituendosi, non ha opposto l’avvenuto pagamento né allegato fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito.

Il Tribunale ha quindi condannato l’amministrazione a rilasciare la Carta del docente e ad accreditare l’importo indicato nella sentenza, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni.

È stata altresì accolta la domanda di penalità di mora. Il Collegio ha richiamato l’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, co. 781, lett. a), della legge n. 208/2015, che estende il rimedio alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie. Ha escluso l’effetto manifestamente iniquo, poiché l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, gli obblighi imposti non presentano particolare complessità e il Ministero non ha rappresentato altre ragioni ostative.

La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale pagamento e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato per l’adempimento spontaneo. Nel mandato del commissario rientra il pagamento dell’eventuale penale maturata. Le spese di lite, liquidate seguendo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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