Rimozione della sbarra su strada vicinale e poteri del Sindaco (TAR Piemonte n. 1553 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Sindaco, nei centri abitati, può adottare con ordinanza i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 4, lett. b, cod. strada, richiamato dall’art. 7, comma 1, lett. a, cod. strada, imponendo la rimozione di un manufatto che ostacola la circolazione su una strada vicinale. La classificazione della strada come di uso pubblico nel PRG costituisce presunzione semplice dell’uso pubblico, confermata dall’idoneità al collegamento tra due vie pubbliche e dalla presenza di immobili sul percorso. L’art. 15 del d.l. lgt. n. 1446/1918 attribuisce al Sindaco il potere di ordinare la rimozione degli impedimenti all’uso delle strade vicinali o soggette a uso pubblico. La tutela dell’ordine pubblico ex art. 54, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 267/2000 non è l’unico fondamento, essendo sufficiente la salvaguardia della destinazione viaria pubblica.
Il Fatto
Il Comune accerta la presenza di una sbarra installata dal proprietario di un terreno a chiusura di una strada vicinale di collegamento tra due vie pubbliche. Il Sindaco emette un’ordinanza che ingiunge la rimozione della sbarra e della porzione di recinzione in acciaio.
Il proprietario impugna il provvedimento davanti al TAR, deducendo l’incompetenza del Sindaco, la mancanza di prova dell’uso pubblico della strada e l’assenza di elementi a sostegno della lesione dell’ordine pubblico. Il Comune si costituisce in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le censure. Sul primo motivo, il TAR osserva che l’ordinanza è riconducibile all’art. 6, comma 4, lett. b, cod. strada, che demanda all’ente proprietario l’introduzione di obblighi e limitazioni in relazione alle esigenze di circolazione e alle caratteristiche strutturali della strada. La competenza spetta al Sindaco ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a, cod. strada, poiché la strada ricade all’interno del centro abitato.
Sul secondo motivo, il TAR rileva che la documentazione fotografica dimostra che la sbarra impedisce la circolazione sulla strada. Non si tratta di un manufatto in posizione defilata, ma di un’opera posta a ostacolo dell’utilizzo collettivo. Le fotografie provano che la strada collega due vie pubbliche e che sul percorso si affacciano immobili.
La funzione di collegamento e l’idoneità all’uso collettivo qualificano la strada come vicinale. La classificazione nel PRG come strada di uso pubblico costituisce presunzione semplice, confermata dalla concreta idoneità a soddisfare esigenze di interesse generale.
Il richiamo all’art. 15 del d.l. lgt. n. 1446/1918 non depone in senso contrario: la norma si attaglia al caso, attribuendo al Sindaco il potere di ordinare la rimozione degli impedimenti all’uso delle strade vicinali o soggette a uso pubblico.
Sul terzo motivo, il TAR osserva che l’ordinanza assume a presupposto non solo l’uso pubblico della strada, ma anche il pericolo derivante dalla sbarra non presegnalata, quale ostacolo improvviso. Sarebbe comunque sufficiente a giustificare la legittimità dell’atto il fine di salvaguardare la destinazione viaria ad uso pubblico. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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