Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro: termine e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1760 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del giudice ordinario, l’inottemperanza dell’amministrazione è accertata quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e l’amministrazione non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale. L’inerzia processuale del resistente, che non contesti il credito nell’an e nel quantum, consolida l’accertamento dell’inadempimento. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per l’esecuzione e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con obbligo di relazione sugli adempimenti compiuti.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice del lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere a una docente il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, oltre alle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato ritualmente all’amministrazione.
Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, i difensori antistatari hanno proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero il pagamento delle spese legali e che, in caso di perdurante inadempimento, fosse nominato un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale individua il thema decidendum nell’accertamento dell’inottemperanza al titolo esecutivo formatosi davanti al giudice ordinario. Richiamato l’art. 114 cod. proc. amm., il Collegio verifica anzitutto la ritualità del titolo e la sua notificazione, quindi il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Sul piano probatorio, la documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento.
Da tale condotta processuale il Tribunale trae la conseguenza che il credito non è contestato nell’an e nel quantum. L’accertamento dell’inottemperanza diviene quindi il presupposto per l’adozione dei provvedimenti esecutivi.
Il Collegio assegna al Ministero il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.
Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, per dare corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, il commissario trasmette alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, è determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.