Carta del docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 1434 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto davanti al giudice amministrativo è ammissibile quando il creditore faccia valere l’inadempimento di una sentenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato, che abbia condannato l’Amministrazione scolastica al pagamento di una somma attraverso l’emissione di buoni elettronici di spesa. Il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, previsto dalla legge n. 107 del 2015, costituisce un’obbligazione pecuniaria dell’Amministrazione, suscettibile di esecuzione mediante lo strumento dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’Amministrazione che non deduca l’avvenuto pagamento né eccezisca fatti modificativi o estintivi del credito deve essere condannata a eseguire il giudicato nel termine fissato dal giudice, con nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Gli interessi o la rivalutazione monetaria sono determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per sei anni scolastici, dal 2017/2018 al 2022/2023, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare l’importo complessivo di € 3.000,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.
Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato, la vittoria delle spese e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il Ministero si è costituito in giudizio senza allegare l’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la sentenza posta a fondamento del ricorso dispone una condanna pecuniaria dell’Amministrazione resistente, che la stessa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge per la notifica della pronuncia all’Amministrazione scolastica debitrice.
Il ricorso è stato pertanto ritenuto documentalmente fondato. L’Amministrazione resistente, costituendosi, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito del ricorrente. Tale condotta processuale ha confermato la persistenza dell’inadempimento.
Il Tribunale ha quindi condannato l’Amministrazione a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza per gli anni scolastici richiesti, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni alla liquidazione e corresponsione delle somme, con oneri a carico dell’Amministrazione. Il commissario dovrà far pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati ed effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT.
Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente e liquidate in favore del ricorrente avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, secondo i richiamati precedenti del Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016 e n. 453 del 2015.
Nota della Redazione
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