Obbligo di esecuzione del giudicato del giudice ordinario e commissario ad acta (TAR Basilicata n. 570 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile anche per conseguire l’attuazione delle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro emesse dal giudice ordinario. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, l’Amministrazione è inadempiente e può essere esperita l’azione di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La predisposizione di una piattaforma digitale per la richiesta di liquidazione delle somme non elide l’obbligo di conformarsi al giudicato, ove tale comunicazione sia successiva al deposito del ricorso per ottemperanza e l’adempimento non risulti ancora avvenuto. In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta. Il giudicato è dimostrato mediante attestazione della cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza avverso il silenzio del Ministero dell’istruzione e del merito, il quale non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Potenza, sezione lavoro, che lo condannava al pagamento di una somma in suo favore. La sentenza era stata notificata al Ministero in data 15 ottobre 2024, ma l’Amministrazione non aveva provveduto all’adempimento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si è costituito eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato il rispetto dei termini processuali. Ha ritenuto ammissibile l’azione in quanto proposta entro il termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e rituale la procedura, essendo decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre rilevato che la ricorrente aveva prodotto l’attestazione della cancelleria del Tribunale di Potenza relativa al passaggio in giudicato della sentenza.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. L’inerzia dell’Amministrazione integra una palese violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Il Collegio ha precisato che l’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sul debitore, come affermato dalle Sezioni Unite n. 12533 del 2001, e che nella specie tale prova non era stata fornita.
Il Collegio ha quindi respinto l’eccezione del Ministero, il quale sosteneva di aver predisposto una piattaforma digitale per la richiesta di liquidazione della somma. Tale circostanza, infatti, non elide l’obbligo di conformarsi al giudicato, tanto più che la comunicazione della disponibilità della piattaforma era avvenuta successivamente al deposito del ricorso. L’Amministrazione non aveva assolto all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza, sicché il ricorso è stato accolto.
Il Collegio ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario delegato, ponendo il relativo compenso, determinato in € 300,00, a carico del Ministero. Ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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