Ammissibile l’ottemperanza per la condanna alle spese della fase cautelare (TAR Lazio n. 1829 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione delle statuizioni giurisdizionali che condannano la pubblica amministrazione al pagamento delle spese di giudizio. L’ordinanza cautelare del giudice amministrativo rientra tra i provvedimenti esecutivi ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm. e la perdurante inerzia dell’amministrazione oltre il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.-l. n. 669/1996 legittima l’accoglimento del ricorso. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va applicata quando la sua concessione risulti manifestamente sproporzionata, avuto riguardo al tempo non eccessivamente lungo trascorso tra la notifica del titolo e l’instaurazione del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto, in una precedente fase cautelare, un’ordinanza con cui la Sezione aveva accolto la domanda e condannato le amministrazioni resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Notificata l’ordinanza in forma esecutiva, le amministrazioni non vi avevano dato seguito oltre il termine dilatorio di centoventi giorni. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza limitatamente al capo sulle spese, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Le intimate si sono costituite solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla riconducibilità dell’ordinanza cautelare al novero dei provvedimenti esecutivi, richiamando l’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm. Ha poi verificato l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.-l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, presupposto dell’azione.

Il passaggio centrale riguarda l’ammissibilità dell’ottemperanza per le statuizioni sulle spese. La Sezione afferma che il rimedio esperito è ammissibile anche per l’esecuzione delle pronunce che condannano la pubblica amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, richiamando sul punto T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 18733 del 25 ottobre 2024.

Da ciò l’accoglimento del ricorso e il conseguente obbligo, per il Ministero della Giustizia, la Commissione interministeriale Ripam e Formez Pa, di dare piena esecuzione all’ordinanza nella parte in cui dispone la condanna in solido al pagamento delle spese della fase cautelare, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione o dalla comunicazione amministrativa, se anteriore.

Il Collegio ha invece respinto la richiesta di nomina del Commissario ad acta, ritenuta non necessaria in ragione della natura dell’adempimento e dell’esiguità della somma, salva la facoltà di riproporre l’istanza in caso di perdurante inerzia.

Quanto alla penalità di mora, la Sezione ne ha escluso l’applicazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il tempo non eccessivamente lungo intercorso tra la notifica dell’ordinanza e la proposizione dell’azione renderebbe la misura manifestamente sproporzionata, in contrasto con il limite della manifesta iniquità posto dalla stessa norma. Le spese del giudizio sono state liquidate nella misura di euro 500,00, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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