Cittadinanza per naturalizzazione e sindacato estrinseco sulla discrezionalità (TAR Lazio n. 1839 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della l. n. 91 del 5 febbraio 1992, l’amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità, che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale. Il sindacato del giudice amministrativo è di natura estrinseca e formale: esso non può spingersi oltre la verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale logica, coerente e ragionevole. La concessione della cittadinanza rappresenta il suggello giuridico di un processo di integrazione già compiuto nei fatti, la formalizzazione di una preesistente cittadinanza sostanziale. In presenza di un precedente penale, il giudizio di scarso inserimento nel contesto sociale non è manifestamente illogico.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del decreto con cui il Ministero dell’interno, previo preavviso di rigetto, ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza per naturalizzazione presentata nel gennaio 2018.
Dedotti l’eccesso di potere per carenza dei presupposti, la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione, il ricorso è stato notificato nel dicembre 2022 e depositato nel gennaio 2023. L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 712 del 2 febbraio 2023. L’amministrazione ha depositato istanza di passaggio in decisione sulla base degli scritti e la causa è stata discussa all’udienza del 23 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dai principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia. Richiamando Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 18 aprile 2012, n. 3547, il Collegio ribadisce che il potere valutativo dell’amministrazione si sostanzia in un apprezzamento di opportunità sull’inserimento dello straniero, da condurre su un complesso di circostanze relative alle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta.
Il Collegio sottolinea che l’interesse pubblico sotteso al provvedimento impone di valutare, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento nel contesto sociale del Paese ospitante, secondo il principio espresso da T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 4 giugno 2013, n. 5565. La concessione della cittadinanza deve dunque rappresentare la formalizzazione di una preesistente situazione di cittadinanza sostanziale, come affermato da T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 21 novembre 2024, n. 20690.
Da tali premesse deriva il limite del sindacato giurisdizionale. Trattandosi di esercizio di potere discrezionale, il controllo del giudice è di natura estrinseca e formale e non può estendersi oltre la verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, secondo il canone già affermato dal Consiglio di Stato n. 5913 del 2011.
Applicando tali criteri al caso concreto, il Tribunale ritiene che l’amministrazione abbia valutato in maniera corretta e non manifestamente illogica la situazione dell’istante. Essa ha conferito adeguata considerazione al precedente penale, costituito da una sentenza della Corte d’appello di Genova del 21 febbraio 2017, divenuta irrevocabile il 9 maggio 2017, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 6 aprile 2012, per reati di truffa continuata in concorso e tentata truffa in concorso.
Tale precedente, anche in ragione della tipologia dei reati, denota lo scarso inserimento nel contesto sociale, con conseguente infondatezza delle censure di difetto dei presupposti e di carenza della motivazione. Il ricorso è pertanto respinto. Il Collegio compensa le spese di lite in ragione della mera difesa di stile dell’amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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