Inammissibile il ricorso che censura una ratio diversa da quella effettiva (Cass. civ. Sez. 1 n. 15919 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione che prospetti una questione nuova, della quale non vi sia cenno nella sentenza impugnata, qualora il ricorrente non alleghi l’avvenuta deduzione della questione nei precedenti gradi di giudizio, indicando, in ossequio al principio di autosufficienza, il specifico atto del giudizio di merito in cui ciò è avvenuto. È altresì inammissibile il motivo che censuri un’affermazione attribuita al giudice di merito ma non coincidente con l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata, omettendo di sottoporre a specifica e intellegibile critica il percorso argomentativo seguito dal giudice, oppure che contesti l’applicabilità di un titolo di responsabilità di cui la decisione non fa menzione.
Il Fatto
La Provincia di Vicenza aveva convenuto in giudizio ANAS SPA, la quale aveva ricevuto in consegna un tratto stradale per progettarne ed eseguirne i lavori, poi appaltati ad un’ATI. A seguito del grave deterioramento del manto stradale, la Provincia agiva per ottenere la condanna di ANAS alla riqualificazione del tratto. Il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda, condannando ANAS, la cui società aveva chiamato in causa l’ATI esecutrice. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, respingeva il gravame di ANAS, affermandone la responsabilità per inadeguata progettazione e rigettando l’eccezione di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, dichiarandoli complessivamente inammissibili. Con il primo motivo, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 17 e 19 della legge n. 109/1994 e del d.P.R. n. 554/1999, sostenendo di aver approvato solo il progetto esecutivo e non quello definitivo. Sul punto, la Corte ha rilevato che tale profilo non risultava essere stato affrontato nella decisione impugnata e che la ricorrente non aveva dedotto di aver sollevato la questione nei precedenti gradi di giudizio, né aveva indicato l’atto in cui ciò sarebbe avvenuto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2018, trovava applicazione l’art. 348-ter c.p.c., che preclude la deduzione dell’omesso esame di un fatto quando la decisione d’appello non si sia discostata dal ragionamento del giudice di primo grado. In ogni caso, il fatto di cui si lamentava l’omesso esame era stato direttamente esaminato dalla Corte territoriale, che lo aveva ritenuto non decisivo sulla base della stessa ratio non censurata con il primo motivo.
Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 1218 c.c., è stato dichiarato inammissibile poiché il costrutto argomentativo attribuiva alla Corte territoriale un’affermazione diversa da quella effettiva. La Corte d’Appello, infatti, non aveva fondato la decisione sull’esistenza di un contratto tra le parti, ma sul fatto che la Provincia, subentrata nella titolarità della strada, era titolata ad agire per l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto d’appalto. Un’ammissibile censura avrebbe dovuto analizzare e criticare specificamente questo percorso, evidenziando l’erroneità del trasferimento del diritto alla corretta esecuzione dell’appalto.
Infine, il quarto motivo, concernente la violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., è risultato inammissibile perché contestava l’applicabilità della responsabilità extracontrattuale, della quale non vi era alcuna menzione nella decisione impugnata e che non ne costituiva la ratio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e alla declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1218 c.c. – Responsabilità del debitore
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 348-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso