Ottemperanza e commissario ad acta per mancato pagamento delle somme del giudicato (TAR Lazio n. 7670 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, una volta passata in giudicato, costituisce titolo esecutivo azionabile davanti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato dal giudice. In caso di ulteriore inerzia, il giudice amministrativo nomina fin da ora il commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, insegnante, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per un importo complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi legali e spese di lite. La sentenza, non impugnata dall’Amministrazione, era passata in giudicato.
Nonostante la regolare notifica del titolo esecutivo, il Ministero non provvedeva al pagamento delle somme dovute. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’esecuzione della sentenza anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto la domanda, rilevando che l’azione di ottemperanza è proposta per dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Ha verificato la rituale notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Il collegio ha constatato per tabulas che l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento delle somme liquidate nel giudicato. Ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, corrispondendo alla ricorrente le somme ivi liquidate, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il TAR ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Il commissario, con facoltà di delega e senza compenso, dovrà dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente.
Il tribunale ha infine condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti di competenza.
Nota della Redazione
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