Revoca del nulla osta per controllo successivo sui flussi stagionali (TAR Veneto n. 1493 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime del nulla osta rilasciato in via accelerata ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2022, il titolo è concesso anche in difetto della preventiva acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286 del 1998. Ove tali elementi emergano successivamente, la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso costituisce effetto legale dell’accertamento di carenze genetiche della domanda, e non esercizio di autotutela discrezionale. Non trovano quindi applicazione l’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 né il bilanciamento con l’affidamento del destinatario. Il controllo successivo non postula una nuova ponderazione dell’interesse pubblico, poiché il rilascio anticipato non consolida la posizione del lavoratore quando difettino, sin dall’origine, i presupposti dell’ingresso e del rapporto.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la competente Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione ha revocato il nulla osta già rilasciato per la sua assunzione alle dipendenze di una società operante nel settore agricolo, nell’ambito dei flussi per lavoro stagionale. La domanda era stata presentata dal datore di lavoro nel marzo 2023. Il nulla osta era stato rilasciato il 3 gennaio 2024 in regime acceleratorio, prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi.
Nel febbraio 2024 l’Ispettorato territoriale del lavoro esprimeva parere negativo per carenze documentali. Seguivano osservazioni e integrazioni del datore di lavoro. Con sentenza n. 1072 del 2025 il Tribunale ordinava all’Amministrazione di definire il procedimento. La Prefettura avviava quindi il procedimento di revoca e adottava il provvedimento conclusivo, impugnato dal lavoratore con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo motivo osserva che la comunicazione di avvio del 14 luglio 2025 recava quali destinatari sia il datore di lavoro sia il lavoratore e indicava l’istanza, il nulla osta e le ragioni ostative. Il contraddittorio procedimentale si è effettivamente svolto, con plurime memorie e integrazioni documentali. Il ricorrente non dimostra quale apporto istruttorio ulteriore sarebbe stato impedito.
Il secondo motivo muove da un erroneo inquadramento della revoca quale annullamento d’ufficio soggetto all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. La fattispecie è invece regolata dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, che consente il rilascio anticipato del nulla osta e prevede la revoca ove gli elementi ostativi emergano successivamente. La revoca è quindi effetto legale dell’accertamento di vizi genetici dell’istanza e non richiede una nuova ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico. Non sono decisivi i precedenti in materia di autotutela ordinaria invocati dal ricorrente, estranei al peculiare meccanismo del rilascio anticipato e del controllo successivo. L’affidamento non assume consistenza impeditiva: il datore di lavoro era stato reso edotto delle carenze già con il preavviso del febbraio 2024, anteriore al visto d’ingresso.
Il terzo motivo è parimenti infondato. Il provvedimento è sorretto da motivazione ampia ed esaustiva, con motivazione per relationem legittima perché l’atto richiamato è conoscibile e indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche. Quanto alla competenza territoriale, l’art. 30-bis del d.P.R. n. 394 del 1999 consente di radicarla anche in relazione al luogo della prestazione, purché effettivo e documentato; l’apertura dell’unità produttiva è stata documentata solo nel luglio 2025 e i contratti di appalto non provano di per sé una sede stabile. Il carattere itinerante del lavoro agricolo non elide l’onere di documentare il luogo della prestazione.
Quanto all’accordo individuale, l’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 esige gli elementi essenziali del rapporto proposto; la scheda contrattuale ometteva dati essenziali, impedendo le verifiche. I contratti di assunzione e le comunicazioni UNILAV successivi all’ingresso non sanano la carenza originaria. La mera dichiarazione d’impegno a produrre documentazione conferma il deficit istruttorio. Analogamente, la disponibilità di alloggi ad uso foresteria non dimostra l’idoneità alloggiativa del singolo lavoratore. In presenza di atto plurimotivato, la tenuta di una sola ragione autonoma impedisce l’annullamento; nella specie tutte resistono. Il Collegio conferma la reiezione del patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza delle ragioni fatte valere e condanna il ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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