Recupero del compenso per attività extraprofessionale non autorizzata del militare (TAR Sicilia n. 886 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di recupero amministrativo del compenso per attività extraprofessionale non autorizzata del dipendente pubblico, adottato all’esito del procedimento disciplinato dagli artt. 452 ss. del d.P.R. n. 90/2010, non richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo dell’autore: è sufficiente l’identificazione del responsabile, dell’attività e del nesso causale, restando dolo e colpa estranei alla fattispecie e propri dell’eventuale giudizio amministrativo-contabile. Non sussiste violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 quando l’atto culmina un procedimento ispettivo soggetto a segreto, essendo la comunicazione di avvio incompatibile con l’attività di verifica della p.a. Ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, il dipendente infedele è tenuto a restituire l’intero compenso percepito, a prescindere dal carattere occasionale dell’attività e dalla quantificazione del preteso danno.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri effettivo presso una Stazione della provincia di Agrigento, impugnava il decreto con cui il Comando Legione Carabinieri Sicilia aveva disposto, a suo carico, il recupero amministrativo di una somma superiore a quarantasettemila euro per esercizio di attività extraprofessionale non autorizzata. L’attività consisteva nella gestione di una struttura ricettiva extra-alberghiera, accertata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, su segnalazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, per un arco temporale di tre anni.

Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per mancanza di comunicazione di avvio, l’eccesso di potere per sviamento, per travisamento del fatto e per difetto di istruttoria sulla quantificazione degli introiti. In via cautelare, il Tribunale accoglieva la domanda ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Il decreto impugnato culmina il procedimento disciplinato dagli artt. 452 ss. del d.P.R. n. 90/2010 e si fonda su una relazione ispettiva soggetta a segreto; l’amministrazione, a fronte della segnalazione di danno, non avrebbe potuto fare diversamente. Applicare le garanzie procedimentali alle attività di verifica fiscale e amministrativa finirebbe per frustrare la funzione stessa dell’attività ispettiva, senza che l’interessato resti privo di tutela, potendo contestare il contenuto dell’atto in sede giurisdizionale.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale distingue nettamente il recupero da responsabilità amministrativo-contabile. L’art. 453, comma 2, del d.P.R. n. 90/2010 prevede l’eventuale avvio dell’azione erariale solo come evenienza successiva, confermando la diversità dei presupposti. Ai fini dell’addebito bastano l’identificazione del responsabile, l’accertamento della condotta e del danno e il nesso causale; il richiamo a dolo e colpa è quindi ultroneo.

Nel terzo motivo viene ribadito il carattere di esclusività del rapporto di impiego pubblico e richiamato l’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, che vieta incarichi retribuiti non autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. L’attività extra lavorativa non è mai autorizzata, nemmeno se saltuaria, sporadica o casuale, tanto più per chi esercita funzioni di polizia giudiziaria. Irrilevante che l’attività fosse occasionale: il militare conosceva la necessità dell’autorizzazione e ha agito nonostante il silenzio negativo prescritto dall’art. 53, comma 10, del d.lgs. n. 165/2001 in caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni.

Il quarto motivo è respinto perché la relazione della polizia tributaria, fondata su accertamenti bancari e sull’acquisizione dei dati dei portali di prenotazione, è chiara sulla riconducibilità dell’attività al ricorrente e sulla quantificazione. Il comodato gratuito stipulato con il coniuge nel luglio 2024 non interrompe la gestione, poiché i flussi finanziari individuano ancora nel ricorrente il beneficiario dei bonifici.

Sul quantum, il Collegio evidenzia che l’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, operante per il personale militare ai sensi del precedente comma 6, impone il versamento dell’intero compenso, a prescindere dalla quantificazione del danno: il recupero del profitto, e non il ristoro del pregiudizio, costituisce il fondamento del modulo dell’addebito. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *