Espropriazione sanante, ottemperanza parziale e conversione del rito (TAR Campania n. 2153 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione di una sentenza non passata in giudicato, l’amministrazione ottempera all’ordine di pronunciarsi sull’istanza di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 anche mediante un provvedimento espresso di rigetto. Tale determinazione non integra violazione o elusione del giudicato, poiché la sentenza eseguita imponeva di decidere, non di accogliere. Respinta la domanda di nullità, il giudice dell’esecuzione dispone la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm., rimettendo al giudizio cognitorio l’esame dei vizi di legittimità del nuovo provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, qualificatosi proprietario per successione di una porzione di terreno utilizzata per la realizzazione di un’opera pubblica, aveva chiesto alla Provincia di pronunciarsi, ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, sull’acquisizione sanante ovvero sulla restituzione previo ripristino e risarcimento.
Il giudizio sul silenzio si era concluso con una sentenza che aveva accertato l’inadempimento dell’amministrazione e le aveva ordinato di provvedere sull’istanza, oltre a definire il frazionamento della particella. Con una nota successiva la Provincia ha respinto l’istanza di acquisizione. Il ricorrente ha allora proposto azione di esecuzione, deducendo la nullità del provvedimento per violazione o elusione del giudicato e chiedendo la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura della sentenza eseguita, non ancora passata in giudicato, e dalla conseguente applicazione delle regole sull’esecuzione contenute nell’art. 112 cod. proc. amm. La questione centrale è se la nota di rigetto dell’istanza si ponga in contrasto con il comando giudiziale.
Il Tribunale rileva che la sentenza aveva ordinato all’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza, quand’anche solo per affermarne l’infondatezza. L’ordine era dunque di decidere, non di accogliere la pretesa. Ne deriva che la nota con cui la Provincia ha ribadito l’estraneità dell’area al procedimento espropriativo, richiamando la pregressa occupazione temporanea e la relativa indennità, costituisce tempestiva ottemperanza.
Su questa base il Collegio esclude la violazione o elusione del giudicato e, respinta la domanda di nullità, dispone il mutamento del rito da camerale a ordinario ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm., per consentire l’esame nel merito della domanda di annullamento proposta in via gradata.
Il percorso argomentativo si fonda sull’orientamento della giurisprudenza amministrativa richiamato in decisione. Quando l’amministrazione rinnova l’esercizio della funzione dopo l’annullamento, il giudice dell’esecuzione deve qualificare le domande: se ravvisa violazione o elusione del giudicato dichiara la nullità; se invece i vizi attengono all’ulteriore spazio valutativo rimesso all’amministrazione, si configurano vizi di legittimità denunciabili in via cognitoria. Nel caso di atti espressione di discrezionalità, la violazione del giudicato sussiste solo se l’atto contiene una valutazione contrastante con le statuizioni.
Quanto al secondo obbligo, relativo al frazionamento della particella, il Collegio dà atto che la Provincia ha depositato gli atti con cui vi ha provveduto, soddisfacendo la pretesa adempitiva. La domanda di esecuzione su questo punto è pertanto dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese sono compensate, stante la natura formale della decisione.
Nota della Redazione
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