Uso in conto proprio della motonave strumentale all’impresa va autorizzato (TAR Calabria n. 269 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La licenza per l’uso in conto proprio di un’imbarcazione, ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. b), legge n. 472/1999, deve essere rilasciata ogni volta che l’impresa dichiari di voler destinare il mezzo ad usi strumentali all’esercizio della propria attività imprenditoriale. Non è sufficiente, ad escludere tale ipotesi, la presenza nell’oggetto sociale di attività rivolte a terzi, poiché non tutte le attività ivi descritte sono indefettibilmente esercitate. Il legislatore valorizza la rilevanza funzionale dell’utilizzazione del bene, secondo un criterio di accessorietà che giustifica l’omogeneità di trattamento ove sussista una funzione strumentale e complementare rispetto all’attività dell’impresa.
Il Fatto
La ricorrente, società che opera nel settore delle strutture e infrastrutture marittime, è affidataria di un appalto per lavori di adeguamento tecnico-funzionale del porto di Gioia Tauro. Nel corso dell’esecuzione ha chiesto alla Capitaneria di Porto l’autorizzazione a impiegare una motonave di sua proprietà, iscritta per uso in conto proprio, per movimentare il personale dipendente, i mezzi, le attrezzature e i propri natanti nell’area di cantiere.
La Capitaneria ha negato il nulla osta con nota del 23.12.2021, rilevando l’impossibilità di usare in conto proprio unità destinate al traffico commerciale e richiamando indicazioni ministeriali. La società ha proposto ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture, sul quale si è formato il silenzio rigetto. Ha quindi impugnato dinanzi al TAR il diniego e il rigetto tacito, deducendo violazione della legge n. 472/1999 e della legge n. 84/1994, oltre a eccesso di potere e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione in rito, accogliendo in parte l’eccezione di tardività del deposito documentale della difesa erariale, in violazione del termine di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.: la relazione della Capitaneria del 22.07.2022 resta pertanto estranea alla decisione, mentre la restante documentazione è utilizzabile.
Sul merito, la Corte richiama un orientamento consolidato — Cons. Stato, Sez. V, n. 1646 del 2023, C.G.A.R.S. n. 182 del 2014 e TAR Friuli-Venezia Giulia n. 278 del 2022 — secondo cui la licenza per uso in conto proprio va rilasciata quando l’impresa dichiari di voler destinare l’imbarcazione ad usi strumentali alla propria attività.
Il Collegio interpreta l’art. 25, comma 2, lett. b), legge n. 472/1999: l’uso in conto proprio consiste nell’utilizzazione dell’unità per soddisfare necessità strettamente connesse all’attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all’attività imprenditoriale di soggetti commerciali. Il legislatore ha così valorizzato la rilevanza funzionale del bene, applicando un criterio di accessorietà che giustifica pari trattamento ove ricorra una funzione strumentale e complementare.
Nella specie, la società aveva comunicato che la motonave non sarebbe stata impiegata per lavoro conto terzi, ma per trasportare personale, attrezzature e materiali propri verso i cantieri. L’unità sarebbe quindi servita ad attività inerenti alle finalità dell’impresa, ma nel suo interesse proprio: ciò integra l’uso in conto proprio, consentendo il trasporto di dipendenti e materiali aziendali.
Rileva, conclude la Corte, che l’impiego sia strumentale all’esercizio dell’attività dell’impresa e agli scopi che essa persegue, e non che questa sia diretta al soddisfacimento degli interessi di terzi appaltatori. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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