Improcedibilità del ricorso payback dispositivi medici per cessazione della materia del contendere, dichiarata come sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 13820 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta del ricorrente di declaratoria di cessazione della materia del contendere, fondata sull’avvenuto versamento della quota del 25% ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere quando manchino le attestazioni delle amministrazioni regionali previste dalla norma. Tale richiesta, tuttavia, può essere valutata dal giudice come indice di una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del merito, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La definizione in rito prevale sull’esame delle questioni di merito relative all’illegittimità degli atti di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata n. 202300207 del 30 marzo 2023, recante l’approvazione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del D.L. n. 78/2015, nonché i conseguenziali decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e di adozione delle linee guida. Con motivi aggiunti, la società aveva esteso l’impugnazione agli allegati pubblicati il 20 luglio 2023 e alla delibera di Giunta Regionale n. 444/2023, con cui erano stati aggiornati gli elenchi e le quote di ripiano.
Nel corso del giudizio, la ricorrente aveva depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, ex art. 7 del D.L. n. 95/2025, per l’intervenuto versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’art. 7 del D.L. n. 95/2025 subordina la declaratoria di cessazione della materia del contendere alla produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni dell’avvenuto versamento della quota ridotta del 25%. Nel caso di specie, tali attestazioni non risultavano prodotte, sicché non poteva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla base della sola istanza della parte ricorrente.
Tuttavia, il Tribunale ha valorizzato il contenuto sostanziale della richiesta: il versamento volontario della quota del 25% e la contestuale domanda di definizione in rito evidenziano una sopravvenuta carenza di interesse della società alla prosecuzione del giudizio di merito. Il pagamento in misura ridotta, previsto dalla normativa emergenziale, presuppone infatti la rinuncia a ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni 2015-2018.
La Corte ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della volontà della ricorrente di non coltivare più la domanda di annullamento degli atti impugnati. Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti costituite, ravvisando giusti motivi nella natura della vicenda e nella sopravvenienza normativa che aveva determinato la definizione in rito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.