Ottemperanza al decreto ingiuntivo e commissario ad acta contro l’inerzia del Comune (TAR Sicilia n. 1345 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. costituisce titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. L’amministrazione debitrice che non si costituisce e non eccepisce fatti estintivi o modificativi delle ragioni di credito deve essere condannata al pagamento dell’importo residuo sulla sorte capitale, oltre interessi di mora, spese e compensi. Il termine assegnato per l’adempimento decorre dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento va nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega e oneri a carico dell’amministrazione resistente. Le spese di registrazione del titolo non sono dovute quando la parte non ne abbia precisato l’ammontare né documentato il versamento.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 928/2020 emesso dal Tribunale di Termini Imerese, con il quale il Comune intimato era stato condannato al pagamento di una somma per sorte capitale, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e refusione delle spese della procedura di ingiunzione. Il decreto non è stato opposto ed è stato dichiarato esecutivo.
Secondo la prospettazione della ricorrente, il Comune ha corrisposto solo pagamenti parziali sulla sorte capitale, senza versare gli interessi di mora e le spese legali. Residuava quindi un dovuto per sorte capitale, oltre accessori. La ricorrente ha chiesto anche la condanna alle spese, la refusione delle spese di registrazione del decreto e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso documentalmente fondato. Il decreto ingiuntivo dispone la condanna pecuniaria dell’amministrazione intimata, è passato in giudicato ed è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. per mancata opposizione. Sono state rispettate le formalità e i termini di legge per la notifica della pronuncia all’amministrazione debitrice.
Il Comune non si è costituito. Non ha quindi contestato di avere già corrisposto la somma dovuta, né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito. Di conseguenza il resistente è stato condannato a corrispondere l’importo residuo sulla sorte capitale, oltre interessi di mora, spese e compensi, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore.
Quanto alle spese di registrazione del titolo, il Tribunale ha escluso che alcuna somma sia dovuta, perché la ricorrente non ne ha precisato l’ammontare né ha documentato il versamento.
Per il caso di ulteriore inerzia il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Dirigente del competente Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, con facoltà di delega ad altro funzionario. Il commissario provvederà, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni e su espressa richiesta di parte, alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti, con oneri a carico del Comune resistente, e dovrà poi depositare una dettagliata relazione sull’assolvimento del mandato.
Il compenso del commissario sarà determinato con decreto presidenziale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione. Il Tribunale ha infine liquidato le spese di lite in favore della parte ricorrente, applicando analogicamente i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, tenuto conto dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni. Il ricorso è stato pertanto accolto.
Nota della Redazione
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