Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1347 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., anche quando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché sia intervenuta la notificazione della sentenza e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento del comando giudiziale entro un termine ultimativo e, per il caso di perdurante inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta. La condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è manifestamente iniqua quando l’inadempimento si protrae senza giustificazione e i comportamenti imposti dal titolo non presentano complessità.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il loro diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, di cui alla L. n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione degli importi riconosciuti, mediante emissione di buoni elettronici, oltre accessori.
Notificata la sentenza in forma esecutiva e decorso il termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione è rimasta inerte, non attivando la Carta né accreditando le somme. Formatosi il giudicato per mancata impugnazione, le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza, riscontrando il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e l’avvenuta notificazione della sentenza, seguita dal decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Quanto alla natura del titolo, il TAR ha ribadito che la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra nel novero dei titoli esecutivi attuabili mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Il ricorso è stato quindi dichiarato ammissibile.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché l’Amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato. Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, corrispondendo alle ricorrenti, mediante accredito sulla Carta elettronica, le somme rispettivamente riconosciute, oltre interessi o rivalutazione nei termini stabiliti dal giudicato.
L’adempimento è stato fissato nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelega, chiamato ad attivarsi su istanza delle ricorrenti in caso di inutile decorso del termine e a provvedere entro ulteriori 60 giorni. Il compenso commissariale, ove dovuto, è posto a carico dell’Amministrazione e sarà liquidato con separato decreto.
Infine, è stata accolta la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali calcolati sulle somme dovute, dalla notificazione della pronuncia sino all’integrale adempimento e comunque non oltre il termine assegnato, decorso il quale subentra l’organo commissariale, cui è demandata anche la liquidazione e il pagamento della penalità maturata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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