Esecuzione del giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 3772 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente che aziona una sentenza di condanna passata in giudicato è tenuto a dimostrare il titolo e la sua inottemperanza. Sussistono i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. quando la sentenza azionata sia munita di attestazione di passaggio in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’esecuzione integrale del dispositivo, nomina il Commissario ad acta e fissa la penalità di mora secondo il parametro dell’interesse legale, con decorrenza dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, non da un momento anteriore.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito innanzi al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per ciascuno di sei anni scolastici, per complessivi € 3.000.
La sentenza, munita di attestazione di conformità e di certificazione di cancelleria sul passaggio in giudicato, era stata notificata all’amministrazione in data 03.09.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio. L’amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita con memoria di stile, instando per il rigetto. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando che dalla documentazione versata in atti emergono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il primo profilo, il passaggio in giudicato della sentenza azionata è attestato da apposita certificazione di cancelleria.
Sotto il secondo profilo, è maturato l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, decorrente dalla notifica della sentenza presso la sede reale dell’ente.
Il Tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni e a spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Collegio ha inoltre ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per la penalità di mora, non emergendo valide ragioni ostative. Il parametro è individuato nell’interesse legale, secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016. Quanto alla decorrenza, il Tribunale ha precisato che le astreintes, per la loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, cessando all’insediamento del Commissario o al soddisfo, se anteriore.
Le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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