Alienazione patrimoniale: inammissibile l’offerta difforme dall’oggetto della trattativa (TAR Emilia-Romagna n. 261 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di trattativa privata per l’alienazione di un bene del patrimonio immobiliare di un ente locale, l’oggetto della trattativa è definito dalla lex specialis e dal regolamento comunale per le alienazioni, che possono limitarlo alle sole condizioni economiche della vendita. È, pertanto, radicalmente inammissibile l’offerta che, invece di un corrispettivo in danaro, prospetti una cessione al Comune di altri immobili da realizzare sull’area del bene oggetto di alienazione, in quanto sostanzialmente difforme dall’oggetto stesso della procedura. La proposizione di una siffatta offerta non consente al soggetto che l’ha formulata di dolersi della natura condizionata dell’offerta dell’aggiudicatario, trattandosi di doglianza minusvalente rispetto al profilo di inammissibilità che inficia la propria partecipazione.
Il Fatto
Una società impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, la deliberazione con cui il Consiglio Comunale aveva approvato la cessione a una società concorrente di un compendio immobiliare di proprietà dell’ente, all’esito di una trattativa privata. La ricorrente deduceva, in particolare, che l’offerta della società aggiudicataria sarebbe stata condizionata, in quanto prevedeva un corrispettivo base integrato da una somma aggiuntiva subordinata alla realizzazione di determinate tipologie di intervento, e che la commissione di gara avrebbe introdotto un criterio di valutazione non contemplato dalla legge di gara, relativo all’impegno al mantenimento di una fondazione operante nell’immobile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, nel primo esame sommario proprio della fase cautelare, le doglianze della ricorrente fossero minusvalenti e comunque adeguatamente resistite dalle controdeduzioni delle controparti.
Il collegio ha infatti rilevato, sulla base di elementi incontrovertibili, che la società ricorrente aveva formulato una manifestazione di interesse consistente nella proposta di cessione al Comune di altri immobili, da realizzare sull’area del compendio oggetto di alienazione, senza offrire alcun corrispettivo in danaro. Tale proposta è stata ritenuta oggettivamente e sostanzialmente difforme rispetto all’oggetto della trattativa, come definito dalla determina dirigenziale di indizione e dal regolamento comunale per le alienazioni, il quale limita l’oggetto della trattativa diretta alle sole condizioni economiche di vendita, ossia prezzo e modalità di pagamento.
Alla luce di tale radicale inammissibilità dell’offerta della ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che non potessero trovare accoglimento le censure relative alla natura condizionata dell’offerta della società controinteressata. Ha inoltre valorizzato i rilievi del Comune in ordine alle ricadute negative sulla gestione comunale derivanti dalla mancata esecuzione della delibera impugnata, che hanno contribuito a far ritenere non suscettibile di accoglimento la domanda di sospensione, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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