Obbligo del MASE di concludere la VIA e rimborso dei diritti istruttori (TAR Sicilia n. 1852 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dal MASE sull’istanza di V.I.A. è illegittimo quando siano spirati i termini, definiti in modo tassativo, previsti dall’art. 25 d.lgs. n. 152/2006. Il termine di 30 giorni per lo schema della Commissione decorre dal giorno successivo alla chiusura della consultazione pubblica, mentre i 130 giorni si correlano alla fase originaria di cui all’art. 23. Il Ministero è titolare di un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento, anche in caso di inerzia degli organi consultivi, attivando i poteri sostitutivi entro l’ulteriore termine di 30 giorni. I criteri di priorità dell’art. 8 d.lgs. n. 152/2006 costituiscono meri strumenti organizzativi e non derogano ai termini. Il loro mancato rispetto fa sorgere il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato il 3 maggio 2024 istanza di V.I.A. statale per un parco eolico da 90 Mw denominato “Duchessa”, da realizzarsi in quattro Comuni siciliani. Il progetto è stato qualificato come strategico ai fini PNRR. Il 27 maggio 2024 l’amministrazione centrale ha dichiarato la procedibilità dell’istanza, avviando la consultazione pubblica.

Il 27 gennaio 2025 la Commissione Tecnica Specialistica regionale ha trasmesso un parere negativo per asserite lacune informative. La società ha controdedotto e chiesto un’audizione. Secondo la ricorrente, in data 3 novembre 2024 è spirato il termine procedimentale senza che intervenissero il parere della Commissione PNRR-PNIEC e il provvedimento del MASE. Da qui il ricorso per accertare l’illegittimità del silenzio e ottenere la condanna all’adozione di un provvedimento espresso, oltre al rimborso del 50% degli oneri istruttori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la scansione procedimentale dell’art. 25 d.lgs. n. 152/2006. La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC predispone lo schema di provvedimento entro 30 giorni dalla chiusura della consultazione, termine che decorre dal giorno successivo alla conclusione della stessa. Il Ministero della Cultura esprime il parere – obbligatorio ma non vincolante in aree idonee – entro 20 giorni dalla trasmissione dello schema. Il MASE adotta il giudizio entro 30 giorni dalla conclusione della fase istruttoria e, in caso di inerzia degli organi consultivi, interviene quale titolare del potere sostitutivo entro ulteriori 30 giorni.

Nel caso concreto i termini non sono stati rispettati. Assumendo la seconda consultazione avviata il 9 dicembre 2025, con 15 giorni di consultazione, 30 per la Commissione e 30 per l’atto finale, il Collegio individua la scadenza nel 22 febbraio 2026. Anche applicando il termine lungo di 130 giorni più 30, la data ultima risulta il 18 maggio 2026. Il sistema di computo più breve è ritenuto corretto per le integrazioni progettuali, richiamandosi la consultazione dell’art. 24 d.lgs. n. 152/2006, mentre i 130 giorni si correlano alla fase originaria.

La giurisprudenza amministrativa, richiamata in modo conforme, ha precisato che il silenzio del Ministero è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale. La mancata espressione dei pareri o l’espressione di pareri negativi non elidono l’obbligo di una pronuncia espressa del MASE. L’obbligo di concludere il procedimento permane anche in presenza di ritardi o inerzie degli altri soggetti coinvolti.

Quanto ai criteri di priorità dell’art. 8 d.lgs. n. 152/2006, il Collegio osserva che essi introducono solo criteri di priorità organizzativa, imponendo di dare precedenza a determinati progetti, senza prevedere alcuna deroga, esplicita o implicita, ai termini perentori. I commi 1, 1-bis e 1-ter devono essere intesi esclusivamente come strumenti organizzativi. Rimane confermato che, anche alla luce della normativa sopravvenuta, l’amministrazione deve concludere i procedimenti entro i termini stabiliti.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio, assegna al Ministero 15 giorni per riattivare il procedimento e 90 giorni per concluderlo, disponendo l’intervento del Commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza. Accoglie anche la domanda di rimborso di 30.105,18 euro, pari al 50% degli oneri versati, e condanna il MASE alle spese di lite, compensandole verso le altre amministrazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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