Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Lazio n. 3181 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, quando l’Amministrazione non provi l’avvenuto adempimento né deduca alcuna giustificazione dell’inerzia serbata, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione al titolo giudiziale, fissando il termine per provvedervi. L’accertamento del diritto del docente al beneficio della Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, contenuto in sentenza passata in giudicato, integra un obbligo di contegno che l’Amministrazione è tenuta a soddisfare. L’art. 114 cod. proc. amm. consente la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia successiva alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. La domanda di condanna al pagamento delle astreintes è rimessa a valutazione di equità e può essere respinta quando la misura non risulti proporzionata al caso concreto.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, non impugnata e passata in giudicato, con cui era stato accertato il suo diritto a usufruire, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, nella misura complessiva di euro 1.000,00. La medesima sentenza aveva condannato l’Amministrazione anche al pagamento delle spese processuali, da distrarre in favore del difensore antistatario.

Dedotta la mancata esecuzione del giudicato, protrattasi anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. L’Amministrazione si è costituita con atto di stile, senza allegare l’avvenuto adempimento.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha rilevato che, a fronte del giudicato promanante dalla sentenza del giudice del lavoro, l’Amministrazione non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal titolo giudiziale, né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata. Tale condotta processuale è stata valutata come inadempimento non contestato.

Su questa base il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, fissando il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La previsione del termine costituisce il primo strumento di coazione previsto dall’art. 114 cod. proc. amm., funzionale a sollecitare l’adempimento spontaneo dell’Amministrazione.

Il collegio ha poi nominato commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del contenzioso. L’incarico è conferito senza facoltà di delega e senza compenso, con termine di centoventi giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione e con previsione di attivazione su richiesta della parte ricorrente.

È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes. Il Tribunale non ha ritenuto equa l’applicazione della misura nel caso di specie, anche tenuto conto del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato della sentenza.

Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del giudizio, del concreto impegno difensionale e dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, con richiamo ai precedenti del Cons. Stato, Sez. VII, n. 4029 del 2025 e n. 1247 del 2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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