Ottemperanza a decreto ingiuntivo e transazione parziale nella procedura di dissesto (TAR Sicilia n. 2031 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La transazione stipulata nell’ambito della procedura di liquidazione straordinaria per dissesto non si estende ai crediti che, pur dedotti nell’istanza di ammissione alla massa passiva, non siano stati oggetto della proposta transattiva. Ai sensi dell’art. 1364 cod. civ., le espressioni generali di rinuncia vanno circoscritte agli oggetti sui quali le parti hanno inteso statuire, ricostruiti attraverso la valutazione complessiva degli elementi di fatto. Conclusa la procedura di dissesto e tornato l’ente in bonis, il creditore riacquista la piena azionabilità del credito residuo, che può essere fatto valere con il giudizio di ottemperanza. È ammissibile l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, purché sia documentata la notificazione e la dichiarazione di esecutività.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Catania un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma dovuta dal Comune resistente in ragione di un contratto di appalto di opere pubbliche, oltre interessi e spese. Il titolo non era stato opposto ed era divenuto esecutivo.
A fronte del perdurante inadempimento dell’ente locale, la società ha agito in ottemperanza davanti al TAR. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso, per essere il debito stato oggetto di una transazione conclusa con l’organo straordinario di liquidazione, comprensiva di espressa rinuncia alle azioni esecutive. La ricorrente ha replicato che la transazione aveva riguardato esclusivamente altro titolo creditorio, non quello azionato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità. Dalla documentazione emerge che l’istanza di ammissione alla massa passiva comprendeva tre titoli esecutivi distinti, tra cui quello azionato. La proposta dell’organo di liquidazione aveva però indicato come unico debito transigibile quello discendente da altro titolo, con un importo ammesso determinato e un pagamento parametrato a una percentuale della sola pretesa considerata.
La scheda riepilogativa dei crediti precisava, per il titolo in epigrafe, l’insussistenza di documenti comprovanti la pretesa. Il contratto di transazione richiamava esclusivamente il credito derivante dall’altro titolo. Su queste basi il Collegio ritiene che oggetto dell’accordo siano stati soltanto i crediti specificamente indicati.
Il percorso è sostenuto dal principio di legittimità secondo cui, in presenza di più liti relative a un medesimo rapporto, la dichiarazione di non aver più nulla a pretendere non investe necessariamente tutte le controversie potenziali. Le espressioni usate nel contratto, per quanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire, dovendosi escludere le questioni rimaste estranee all’accordo, da individuare con valutazione complessiva degli elementi di fatto (Cass. civ., sez. I, n. 18038 del 2025; Cass. civ., sez. I, n. 24702 del 2025; Cass. civ., sez. lav., n. 2451 del 2024). L’eccezione è quindi infondata.
Nel merito, il giudizio di ottemperanza è ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ed è stata documentata la notificazione del titolo al Comune. Il resistente non ha provato l’avvenuto pagamento, gravando su di esso, ex art. 2697 cod. civ., l’onere della prova dei fatti estintivi. Sussiste dunque l’obbligo di esecuzione del titolo.
Quanto al rapporto con la procedura concorsuale, il Collegio ribadisce che la liquidazione straordinaria non estingue i crediti rimasti insoddisfatti, che possono essere fatti valere verso l’ente risanato. Chiusa la procedura, il creditore recupera la piena possibilità di soddisfacimento integrale. Il Tribunale ordina pertanto l’esecuzione entro sessanta giorni, nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza e respinge la domanda di penalità di mora, ravvisando ragioni ostative nella peculiare condizione economica dell’ente, tornato solo di recente in bonis.
Nota della Redazione
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