Divieto di detenzione di armi e ritiro cautelativo: la comunicazione di avvio non è autonomamente impugnabile (TAR Lazio n. 873 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di avvio del procedimento di adozione del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti è atto endoprocedimentale, prodromico all’adozione del provvedimento finale e funzionale a innescare il contraddittorio: non è immediatamente lesiva della sfera giuridica del privato e la sua impugnazione è inammissibile per difetto di interesse ad agire. Il verbale di ritiro cautelativo delle armi regolarmente denunciate costituisce misura precauzionale che non richiede la piena prova della pericolosità del detentore, ma soltanto la sussistenza di indizi tali da farne ritenere opportuno il ritiro per prevenire un pericolo di uso improprio. La legittimità del ritiro cautelativo non è esclusa dalla mera pendenza di un esposto o di una denuncia per minaccia di uso delle armi.
Il Fatto
In seguito alla presentazione di un esposto-denuncia da parte di un vicino per una lite per futili motivi, nel corso della quale sarebbe stata proferita la minaccia di uso delle armi, personale della Questura procedeva al ritiro cautelativo delle armi e munizioni detenute dall’interessato. La Prefettura comunicava quindi l’avvio del procedimento per l’adozione del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
Il ricorrente impugnava sia il verbale di ritiro cautelativo sia la comunicazione di avvio del procedimento, deducendo la violazione degli artt. 39 e 40 del r.d. n. 773/1931 ed eccesso di potere. L’amministrazione si costituiva eccependo l’inammissibilità parziale del ricorso, limitatamente all’impugnazione della comunicazione di avvio. Il collegio, con ordinanza, sottoponeva alle parti la questione dell’eventuale inammissibilità per mancata notifica alla Questura e per la natura non impugnabile della nota prefettizia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente superato il profilo di inammissibilità concernente la notificazione del ricorso: la Questura opera quale ufficio periferico del Ministero dell’interno, al quale sono giuridicamente imputabili le relative attività. Poiché il Ministero si era costituito in giudizio articolando difese nel merito, alcuna inammissibilità poteva sussistere sul punto.
Quanto alla comunicazione di avvio del procedimento, il collegio ne ha confermato la natura di atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile in quanto privo di immediata lesività. L’atto è prodromico all’adozione del provvedimento finale e assolve alla funzione di instaurare il contraddittorio procedimentale, requisito che rende l’impugnazione inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Sul verbale di ritiro cautelativo, il TAR ha ricordato che la misura è adottabile quando sussista l’esigenza di prevenire un pericolo di uso improprio delle armi, senza che occorra la piena prova della pericolosità del soggetto. È sufficiente la presenza di indizi che rendano opportuno il ritiro. Nella specie, l’esposto per la presunta minaccia integrava pienamente il presupposto cautelare, rendendo legittimo il provvedimento. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile in parte e, nel resto, infondato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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