Certificazione parità di genere, il bando può escludere organismi non accreditati EA MLA (TAR Lombardia n. 2854 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di gare pubbliche, il criterio tabellare che attribuisce un punteggio aggiuntivo per il possesso di una certificazione di parità di genere deve essere interpretato alla luce del quadro normativo vigente, che richiede la conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 e l’accreditamento del soggetto certificatore ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 765/2008. È, pertanto, legittima l’esclusione dall’attribuzione del punteggio di un certificato rilasciato da un ente accreditato presso un organismo non firmatario dell’Accordo Multilaterale EA MLA, in quanto non rientrante nei parametri di affidabilità formale previsti dalla lex specialis. Tale scelta non integra un’interpretazione integrativa del bando, ma costituisce corretta applicazione dei criteri ivi fissati. Il principio di equivalenza non può essere invocato per introdurre certificazioni diverse rispetto a quelle già individuate dal bando.
Il Fatto
Una società partecipante a una gara d’appalto ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore di un raggruppamento concorrente, contestando la rettifica in diminuzione del punteggio a essa inizialmente attribuito con riferimento alla certificazione di parità di genere, e la mancata esclusione dell’aggiudicataria per carenza del requisito di idoneità professionale. La ricorrente ha inoltre impugnato il successivo diniego dell’istanza di autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo di ricorso riguardante la certificazione di parità di genere, ritenendo legittima la scelta della stazione appaltante di attribuire punteggio nullo a causa della produzione di un certificato non conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022. La certificazione prodotta dalla ricorrente era stata rilasciata da un ente accreditato presso un organismo indipendente non firmatario dell’Accordo Multilaterale EA MLA, e quindi non idoneo a garantire il mutuo riconoscimento richiesto dalla lex specialis. Tale requisito è stato considerato inderogabile e non suscettibile di interpretazione estensiva o di applicazione del principio di equivalenza, non essendo stata provata dall’interessata una situazione di equivalenza di fatto.
In merito ai secondi motivi aggiunti, la Corte ha escluso che la stazione appaltante abbia illegittimamente integrato la lex specialis, richiedendo requisiti non previsti. I criteri di valutazione richiamati imponevano che la certificazione fosse rilasciata da un soggetto accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 e alla UNI/PdR 125:2022, come stabilito dal dpcm del 29.4.2022. Il certificato in questione non era stato rilasciato da soggetto abilitato e l’ente certificatore non era accreditato presso organismo firmatario di accordi di mutuo riconoscimento internazionali.
Il Tribunale ha infine respinto la censura relativa alla mancata esclusione dell’aggiudicataria per carenza del requisito professionale di una mandante del RTI. L’iscrizione all’ANGA della mandante, sebbene limitata a un importo inferiore rispetto alla quota di partecipazione, risultava sufficiente in quanto riferita alle specifiche lavorazioni per le quali tale requisito era richiesto. Le altre componenti del raggruppamento possedevano la qualificazione per l’intera categoria. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto rigettati.
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Nota della Redazione
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