Equivalenza e difformità minime nelle gare pubbliche: il caso del monitor (TAR Lazio n. 14269 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara, la valutazione di conformità delle offerte ai requisiti minimi del capitolato può essere svolta dalla commissione secondo il criterio dell’equivalenza funzionale, anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto alla prescrizione della lex specialis. La mancata indicazione espressa, nel verbale, della valutazione di equivalenza non determina l’illegittimità dell’aggiudicazione, purché la conformità funzionale risulti dagli atti di gara. La richiesta di validazione dei risultati di un software di intelligenza artificiale “con studi pubblicati su riviste internazionali” è rispettata anche da un’unica pubblicazione, trattandosi di formula convenzionale; le contestazioni sull’attendibilità dello studio scientifico richiamato a supporto del prodotto non possono condurre all’esclusione, vertendo su profilo rimesso alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente, terza classificata in una procedura negoziata indetta dalla ASL Roma 6 per la fornitura di videocapsule endoscopiche con comodato d’uso gratuito di una piattaforma informatizzata dotata di software di intelligenza artificiale, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della prima graduata. La ricorrente ha dedotto che l’offerta dell’aggiudicataria e quella della seconda classificata sarebbero state difformi dai requisiti minimi del capitolato tecnico: in particolare, sarebbe mancata l’evidenza della dotazione di una rete neurale convoluzionale (CNN), la validazione dei risultati sarebbe avvenuta con un solo studio, e il monitor offerto avrebbe avuto una dimensione di 27 pollici anziché i 28 richiesti. L’istanza cautelare è stata respinta in primo grado e confermata in appello.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato le censure rivolte all’offerta dell’aggiudicataria, rilevandone l’infondatezza. Quanto alla presunta assenza di una rete neurale convoluzionale, la descrizione del prodotto contenuta nella relazione tecnica e nella scheda di prodotto, che evidenziavano funzionalità di riconoscimento e classificazione delle lesioni, presuppone necessariamente l’adozione di una CNN, non potendo altrimenti essere svolte le funzioni indicate. Tale conclusione è stata supportata dallo studio richiamato a sostegno del prodotto, che descriveva l’algoritmo come basato su CNN.
In ordine alla validazione su riviste internazionali, il collegio ha chiarito che l’espressione, di natura convenzionale, non esige necessariamente plurime pubblicazioni, ben potendo un unico studio soddisfare il requisito. Le censure sull’attendibilità scientifica dello studio stesso sono state giudicate inammissibili, poiché la valutazione sulla conformità del prodotto è rimessa alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, la quale si era avvalsa del supporto del Direttore della U.O.C. di gastroenterologia.
Quanto alla differenza dimensionale del monitor, il giudice ha applicato il principio del risultato, ritenendo applicabile il criterio dell’equivalenza. Richiamando la giurisprudenza secondo cui la commissione può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, il Tribunale ha desunto dalla documentazione tecnica la rispondenza funzionale del prodotto, considerando la differenza quasi impercettibile e comunque non idonea ad alterare l’esperienza visiva, attesa l’identica risoluzione delle immagini.
L’infondatezza delle censure avverso l’aggiudicataria ha reso improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, l’esame delle doglianze concernenti la seconda classificata, non potendo la ricorrente, terza in graduatoria, aspirare all’aggiudicazione. Il ricorso è stato pertanto in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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