Ottemperanza all’ordine di esibizione documentale e obbligo di attestazione dell’inesistenza degli atti (TAR Molise n. 105 del 09.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice interpreta il giudicato per individuare il comportamento doveroso della pubblica amministrazione, accerta quello in concreto tenuto e ne valuta la conformità al dictum. L’ordine di esibizione documentale non è eseguito con la produzione di una parte dei documenti e con una dichiarazione generica di indisponibilità degli altri. Ove gli atti non siano rinvenuti, l’amministrazione deve dare conto delle ricerche svolte e del loro esito negativo e attestare l’inesistenza dei documenti richiesti con atto motivato. La pretesa ostensiva non può essere estesa, in via di replica e senza previa notifica, nei confronti dei controinteressati estranei al giudicato, che ha statuito obblighi a carico della sola amministrazione. La nomina del commissario ad acta resta subordinata all’accertamento dell’attuale inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di consigliere regionale, aveva chiesto alla Regione l’accesso a una serie di atti relativi al finanziamento pubblico di una struttura immobiliare, alla cessione di quote societarie, ai provvedimenti di voltura delle autorizzazioni, ai pareri ministeriali e all’atto di nomina del rappresentante regionale negli organi sociali, oltre agli atti da questi adottati.
Ricevuti solo alcuni pareri e un diniego della Presidenza del Consiglio, ha agito ottenendo dal TAR Molise la sentenza n. 112 del 15.04.2024, che ha accolto il ricorso quanto ai capi a) e f), ordinando all’amministrazione regionale di trasmettere la documentazione o, in mancanza, di dare compiuta risposta sull’inesistenza dei documenti. Dopo la diffida rimasta senza esito, ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’insegnamento di Cons. Stato, Ad. Pl. n. 1/2017, secondo cui il giudizio di ottemperanza si scompone in una triplice operazione logica: interpretazione del giudicato, accertamento del comportamento tenuto e valutazione della sua conformità. Su questa base verifica l’esecuzione della sentenza n. 112/2024, che aveva imposto alla Regione di trasmettere la documentazione richiesta entro trenta giorni.
L’amministrazione, nonostante il tempo trascorso, non ha provveduto con pienezza. I documenti prodotti in giudizio dalla difesa erariale non soddisfano la pretesa. Quanto al capo a), la dichiarazione regionale di aver elencato gli atti rinvenuti presso i propri uffici è generica e non dimostra la piena ottemperanza: la sentenza ottemperanda esigeva che si desse conto delle ulteriori ricerche effettuate e, se del caso, del loro esito negativo.
Il Tribunale ribadisce che l’amministrazione deve fornire quantomeno un’attestazione di inesistenza dell’atto, intesa come accertamento del mancato rinvenimento negli archivi all’esito di una ricerca condotta con la diligenza esigibile. Richiama in proposito TAR Campania – Napoli, Sez. VI, n. 6184/2022 e TAR Campania, Sez. IV, n. 2662/2023. La Regione non ha specificato le ricerche svolte, non ne ha indicato l’esito negativo e non ha certificato l’inesistenza dei documenti.
Anche il capo f) resta ineseguito. L’ostensione di un solo atto di nomina, risalente al 2018, non esaurisce la pretesa, restando non chiarito se esistano ulteriori atti di nomina e se il rappresentante sia tuttora in carica. Quanto agli atti adottati dal delegato, non convincono le obiezioni della difesa erariale sull’imputabilità dell’attività alla società: non può escludersi l’esistenza presso gli uffici regionali di documenti comprovanti l’attività svolta per conto dell’ente rappresentato. In caso di inesistenza, valgono le considerazioni sull’attestazione già svolte.
È invece inammissibile e infondato il tentativo del ricorrente di estendere la pretesa ostensiva alle società controinteressate: l’allargamento del thema decidendum è avvenuto con una semplice replica non notificata, e la sentenza ottemperanda aveva ordinato l’esibizione alla sola pubblica amministrazione. Il ricorso è quindi accolto, con ordine di esecuzione entro sessanta giorni. La nomina del commissario ad acta è esclusa allo stato, salva riproponibilità in caso di persistente inadempimento.
Nota della Redazione
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