La proprietà pubblica della strada legittima l’ordinanza di rimozione dei cancelli (TAR Puglia n. 1495 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Comune dispone la rimozione di manufatti abusivamente installati su una strada pubblica è legittima quando l’appartenenza dell’area al demanio comunale risulti incontrovertibile dalla destinazione urbanistica impressa dal PRG vigente. Il privato che assuma la titolarità dell’area gravata dal provvedimento ha l’onere di fornire la prova dei diritti vantati e dei titoli edilizi, non potendo limitarsi a contestare genericamente il presupposto della pubblicità del suolo. La circostanza che l’area sia tipizzata come “strada pubblica” nella partita speciale del PRG costituisce elemento decisivo, in assenza di prova contraria, per escludere la fondatezza delle censure di difetto di istruttoria e di inesistenza del presupposto.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’ordinanza con cui il Comune ordinava la rimozione di due cancelli posizionati su viabilità comunale, tra il suolo pubblico e l’area privata destinata a parcheggio di uno stabilimento balneare in concessione. I ricorrenti impugnavano il provvedimento, deducendo che i manufatti non sorgessero su suolo pubblico e censurando la violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, l’omessa istruttoria, l’inesistenza del presupposto legittimante e lo sviamento di potere.
La controversia riguardava, in particolare, l’accertamento dell’appartenenza dell’area al demanio comunale, questione già scrutinata dal TAR in un precedente giudizio relativo ad analoga ordinanza di rimozione dei medesimi cancelli, emessa nei confronti anche dei proprietari confinanti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, osservando che l’ordinanza impugnata indicava come i cancelli “risultavano abusivamente installati” e che “impediscono l’accesso collettivo a strada pubblica”, comprimendo la possibilità di fruizione pubblica del demanio marittimo.
Ha poi valorizzato il provvedimento del dirigente dell’Ufficio tecnico comunale del 20 aprile 2017, che, dopo un ponderato esame dei dati dei pubblici registri, aveva rilevato che l’area interessata dai manufatti fosse di proprietà comunale, sorgendo su suolo tipizzato dal PRG vigente in partita speciale 5 “strade pubbliche”. Nel procedimento le parti private erano state sollecitate a offrire la prova della titolarità dei diritti dominicali vantati e a produrre i titoli edilizi, ma nulla era stato prodotto o dimostrato, neanche in pendenza del giudizio.
Il Collegio ha richiamato la sentenza del TAR Puglia n. 1261 del 2019, che aveva già deciso la questione in relazione ad analoga ordinanza, rilevando come il certificato di destinazione urbanistica considerasse la strada inclusa in zona speciale 5 “strade pubbliche”. L’impianto argomentativo dei ricorrenti, incentrato sull’assunto della proprietà privata dell’area, non ha quindi trovato riscontro positivo, dovendosi ritenere incontrovertibile l’appartenenza dell’area al demanio comunale.
In conclusione, il ricorso è stato respinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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