Revoca patente per alcolemia: discrezionalità tecnica della Commissione Medica Locale (TAR Puglia n. 105 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio della Commissione Medica Locale di cui all’art. 119, comma 4, C.d.S. sull’idoneità psicofisica alla guida costituisce espressione di discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di irragionevolezza, palese incongruità o inattendibilità delle valutazioni. L’art. 319 d.P.R. n. 495/1992 consente alla Commissione di indicare una scadenza inferiore al periodo ordinario di validità del titolo, qualora lo ritenga necessario. La motivazione del provvedimento è ricostruibile anche per relationem, rapportando gli esiti degli accertamenti specialistici alle risultanze di fatto presupposte e richiamate nella relazione. L’assenza di anomalie cliniche non contraddice, di per sé, l’imposizione di prescrizioni e limitazioni, ove l’istruttoria complessiva le giustifichi.

Il Fatto

Il ricorrente, ex ufficiale in pensione, impugnava la relazione medica redatta dalla Commissione Medica Locale presso la A.S.L. di Taranto, nella parte in cui aveva ridotto il termine ordinario di validità della patente di categoria B e aveva imposto la prescrizione comunitaria n. 68.00 di assoluta astinenza dall’assunzione di bevande alcoliche. L’atto era stato consegnato a mani al ricorrente, previa sottoscrizione.

Il provvedimento seguiva alla sospensione della patente disposta dalla Prefettura e alla successiva revisione, per violazione dell’art. 186, comma 2, C.d.S., avendo il ricorrente causato un incidente stradale in stato di ebbrezza alcolica. Tali atti non erano stati impugnati ed erano divenuti definitivi. Il ricorrente deduceva violazione dell’art. 331, comma 2, d.P.R. n. 495/1992, difetto di motivazione, contraddittorietà e travisamento dei fatti. L’A.S.L. si costituiva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, dichiarandolo palesemente infondato nel merito. Preliminarmente ha ritenuto di poter prescindere dalla questione di ammissibilità, legata alla notifica eseguita direttamente alla Motorizzazione Civile e alla Prefettura anziché all’Avvocatura erariale, sia per ragioni di economicità processuale, sia perché l’atto impugnato era stato adottato dalla Commissione Medica Locale ritualmente evocata in giudizio. La richiesta di rimessione in termini per errore scusabile è divenuta così irrilevante.

Nel merito, il Tribunale ha integralmente confermato il contenuto dell’ordinanza cautelare, ribadendo che l’attività valutativa della Commissione è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per irragionevolezza o palese incongruità, evenienze insussistenti nella specie. Le ragioni delle limitazioni si evincono rapportando gli esiti degli accertamenti medici alla circostanza presupposta ed esplicitata nella relazione, ossia l’incidente stradale occorso dopo i festeggiamenti pasquali e l’alcol test positivo.

Ha poi richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’art. 319 d.P.R. n. 495/1992 demanda nei casi dubbi il giudizio di idoneità alla Commissione, che può indicare anche una scadenza inferiore all’ordinario periodo di validità. Su questa linea il Tribunale ha citato il Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2276 del 2018 e, per il perimetro del sindacato, il Consiglio di Stato, Sez. I, n. 5288 del 2012, n. 1948 del 2013 e il TAR Lazio, Sez. III, n. 4472 del 2017.

Quanto alla dedotta violazione del Regolamento, il Collegio ha osservato che il ricorrente aveva ricevuto l’atto brevi manu. Ha inoltre ritenuto la motivazione ricostruibile, anche per relationem, atteso che la Commissione aveva operato a seguito dei provvedimenti prefettizi divenuti definitivi e delle relazioni specialistiche prodotte dallo stesso ricorrente. Il deficit motivazionale è stato escluso.

Infine, il Tribunale ha respinto la censura di contraddittorietà: il quadro clinico complessivamente normale, in assenza di anomalie o criticità, non risulta incoerente con le prescrizioni imposte, avuto riguardo all’istruttoria svolta. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite per la peculiarità della vicenda e le ragioni della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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