Il procedimento penale pendente giustifica il diniego di cittadinanza (TAR Lazio n. 4684 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, la pendenza di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 572 cod. pen., ancorché non definito con sentenza di condanna, costituisce un legittimo indice sintomatico della non compiuta integrazione del richiedente nella comunità nazionale. Le risultanze penali ben possono essere valutate negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, atteso che il comportamento del naturalizzando non è apprezzato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì per formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento e sulla futura integrazione, mediante una valutazione prognostica che può fondarsi anche sul fondato sospetto e non solo sulla prova oltre ogni ragionevole dubbio. La dichiarazione non veritiera resa in sede di domanda in ordine alla sussistenza di procedimenti penali è suscettibile di determinare la reiezione dell’istanza ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, essendo indicativa dell’interruzione del rapporto di fiducia con le Istituzioni.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Ministero dell’Interno aveva respinto la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in ragione dell’emersione di una notizia di reato per maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 cod. pen., risalente al periodo antecedente la domanda e relativa a un procedimento penale ancora pendente dinanzi al Tribunale di Viterbo, nella fase delle indagini preliminari. Il ricorrente sosteneva l’irrilevanza del procedimento penale, non essendo stato ancora definito, e deduceva la mancanza di una valutazione ponderata della sua condotta complessiva.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto infondate le censure, evidenziando come la pendenza del procedimento per il reato di cui all’art. 572 cod. pen. rappresenti un chiaro indice di inaffidabilità del richiedente. La condotta contestata, pur in assenza di una condanna, attiene a comportamenti contrari ai valori fondamentali della società e dell’ordinamento italiano, quali il rispetto dei familiari e delle persone, e assume particolare gravità in quanto posta in essere nel periodo di osservazione decennale rilevante ai fini della naturalizzazione, in cui il richiedente deve dimostrare di aver mantenuto una condotta senza mende e di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori della comunità.

Il Collegio ha richiamato il principio – costantemente affermato dal Consiglio di Stato – secondo cui l’Amministrazione non deve tenere conto solo dei fatti penalmente rilevanti, ma deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale. Le risultanze penali possono quindi essere valutate negativamente sul piano amministrativo, in quanto il comportamento non è considerato ai fini sanzionatori ma per formulare un giudizio prognostico sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione. La valutazione amministrativa si pone su un piano autonomo e diverso rispetto a quello penale, richiedendo un diverso e minore rigore probatorio.

La Corte ha inoltre valorizzato la circostanza che il ricorrente aveva reso una dichiarazione non veritiera in ordine alla sussistenza del procedimento penale pendente, ritenendo tale condotta – sanzionabile ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 – indicativa della non compiuta integrazione e dell’interruzione del rapporto di fiducia con le Istituzioni. La stabile occupazione e l’integrazione sociale ed economica, lungi dal costituire meriti speciali, rappresentano mere condizioni ordinarie, necessarie per il soggiorno legale ma non sufficienti a fondare un giudizio positivo ai fini della concessione della cittadinanza.

Il diniego è stato pertanto ritenuto immune da profili di manifesta irragionevolezza o sproporzionalità, in quanto il giudizio di inaffidabilità è stato adeguatamente motivato sulla base di un complesso di circostanze significative. Il TAR ha infine respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, e ha disposto l’oscuramento delle generalità a tutela della dignità della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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