Obbligo di rimozione rifiuti del detentore ex art 192 TUA (TAR Toscana n. 384 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti adottato dal Sindaco ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 prescinde dalla potenzialità inquinante dei materiali e dalla presenza di un danno ambientale, richiedendo quale unico presupposto l’esistenza di un deposito incontrollato. L’obbligo di rimozione grava in solido sul responsabile dell’abbandono e sul proprietario o detentore dell’area, la cui responsabilità può fondarsi anche su una condotta omissiva, per il solo fatto di non aver impedito il protrarsi dello stato di abbandono. Il giudicato penale di prescrizione o di assoluzione fondata sull’illegittimità del provvedimento presupposto non vincola l’Amministrazione, non contenendo alcun accertamento sulla qualificazione dei materiali. La competenza esclusiva del Sindaco riguarda la sola adozione dell’ordinanza; gli atti di verifica dell’inottemperanza rientrano nella competenza dirigenziale ex art. 107 d.lgs. n. 267/2000.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria, dal 2003, di un complesso industriale dismesso, già adibito a cementificio, ricadente nel territorio del Comune di Bibbiena. L’area presentava da anni criticità ambientali, con presenza di rifiuti e materiali contenenti amianto, ed era stata oggetto di sequestro penale dal 2016 al 2023.

All’atto del dissequestro, ARPAT eseguiva campionamenti che rilevavano rifiuti speciali e pericolosi, sollecitando l’adozione di un’ordinanza ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006. Dopo l’annullamento di una precedente ordinanza contingibile e urgente, il Sindaco adottava l’ordinanza n. 29 del 19.02.2025, intimando alla società la rimozione dei rifiuti, la predisposizione di un piano operativo e il completamento delle operazioni. La società impugnava il provvedimento, cui seguivano un primo ricorso per motivi aggiunti avverso l’avvio del procedimento di verifica dell’inottemperanza e un secondo avverso l’accertamento della mancata esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dei presupposti dell’ordine di rimozione. La norma disciplina l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti a prescindere dalla potenzialità inquinante degli stessi, sicché risultano inconferenti i richiami agli interventi di bonifica certificati e all’assenza di materiale inquinante. Tale ultimo presupposto fonda il diverso provvedimento di bonifica dei terreni contaminati ex artt. 244 e 245 del medesimo codice.

Il Tribunale ricostruisce la nozione di deposito incontrollato richiamando la giurisprudenza amministrativa e penale: la qualificazione di una sostanza come rifiuto consegue a dati obiettivi, ricavabili dalla natura, dall’origine e dalla condizione dei materiali. È sufficiente il ricorrere di condotte anche occasionali, riferibili a quantitativi circoscritti che determinino una situazione di degrado. L’illiceità sussiste anche quando il deposito avviene su area privata del detentore.

Quanto alla posizione soggettiva della ricorrente, la Corte rileva che i rifiuti rinvenuti erano riconducibili al ciclo produttivo del preesistente cementificio e che la società ne aveva la disponibilità da oltre vent’anni, anche durante il sequestro, in qualità di custode. La responsabilità del proprietario e detentore assume dimensione dinamica e può prescindere dall’epoca di produzione dei rifiuti, purché il soggetto abbia assunto la disponibilità del sito nella situazione in cui si trovava. L’imputazione della colpa è agevolata dalla posizione di detentore.

Il Collegio esclude, inoltre, che il giudicato penale vincoli l’Amministrazione. Le pronunce intervenute si fondavano sulla prescrizione o sull’illegittimità del provvedimento presupposto, senza accertare la qualificazione dei materiali. Gli accertamenti penali e amministrativi hanno presupposti e finalità differenti, e l’efficacia del giudicato ex art. 654 cod. proc. pen. è circoscritta ai soli fatti materiali accertati.

La Corte respinge poi le censure sulla riattivazione del procedimento, ritenendo corretto l’effetto conformativo della precedente pronuncia di annullamento, che non imponeva la rinnovazione integrale dell’istruttoria. Gli atti di verifica dell’inottemperanza, infine, non costituiscono esercizio del potere ordinatorio: sono atti di gestione e accertamento, riconducibili alla competenza dirigenziale. La richiesta di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. è respinta per assenza di dolo o colpa grave.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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