Esclusione tardiva dal concorso militare e lesione del legittimo affidamento (TAR Lazio n. 8114 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione che, dopo l’evento che ha impedito al candidato di sostenere la prova concorsuale, lo riammette alle prove di recupero, ingenera un legittimo affidamento sulla piena legittimità della partecipazione alla procedura, con la conseguenza che l’esclusione postuma disposta a prove ormai sostenute costituisce violazione dei principi di buona fede e di collaborazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. La clausola del bando che prevede il differimento dell’accertamento attitudinale solo per i candidati in temporanea inidoneità al servizio militare o in malattia va interpretata secondo buona fede e favor partecipationis, sicché l’evento luttuoso che ha colpito un parente prossimo del candidato è equiparabile alle cause tassativamente indicate, per le possibili ripercussioni sul piano psicologico.

Il Fatto

Un Graduato Capo delle Truppe Alpine, candidato al concorso interno per l’ammissione al 24° corso per Marescialli dell’Esercito, dopo aver superato le prime prove, era stato convocato per l’accertamento dell’idoneità attitudinale in data 16 maggio 2025. Il giorno precedente era deceduto il nonno e il Comando di appartenenza aveva concesso una licenza straordinaria per lutto, impedendo al militare di partecipare alle prove. L’Amministrazione lo aveva successivamente ammesso, insieme ad altri candidati impossibilitati per malattia o temporanea inidoneità, alla sessione di recupero prevista dal bando; il ricorrente superava le prove risultando idoneo. Tuttavia, con provvedimento successivo, era stato escluso dalla procedura perché l’assenza per lutto non rientrava tra le cause di differimento tassativamente previste dall’art. 11, comma 4, del bando.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ritiene fondate le doglianze del ricorrente, già accolte in sede cautelare con ammissione con riserva alle prove successive. Il Collegio osserva che l’Amministrazione ha realizzato un comportamento palesemente contraddittorio: ha prima riconosciuto la gravità dell’evento luttuoso concedendo la licenza straordinaria e ha poi riammesso il candidato alle prove di recupero, per escluderlo solo successivamente, a verifiche ormai sostenute e superate.

La condotta complessiva dell’Amministrazione, interpretata secondo il canone di buona fede, ha ingenerato nel candidato la legittima convinzione circa la piena legittimità della partecipazione alle fasi conclusive del concorso. L’esclusione postuma costituisce violazione dei principi di collaborazione e buona fede che improntano i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, nonché del canone del divieto di andare contro il fatto proprio: è stata la stessa Amministrazione, con fatto concludente, a qualificare come legittima la partecipazione del candidato.

Quanto alla clausola della lex specialis, la circostanza che l’art. 11, comma 4, del bando non contemplasse espressamente il grave lutto familiare tra le cause di differimento non conduce necessariamente all’esclusione. Un’interpretazione ispirata a buona fede e al favor partecipationis impone di considerare l’evento occorso equiparabile alla temporanea inidoneità e alla malattia, anche per le possibili ripercussioni sul piano psicologico.

Il Collegio esclude altresì il contrasto con il principio di parità di trattamento tra i candidati: l’ammissione alle prove di recupero è misura proporzionata, accordata non al singolo ma a tutti i partecipanti che si sono trovati, senza loro colpa, in condizioni di impedimento o grave difficoltà, senza alcun vantaggio competitivo. Né risulta pregiudicato l’interesse pubblico alla sollecita definizione della procedura, non essendosi generato un prolungamento significativo dei tempi. Il ricorso è accolto con annullamento dell’esclusione e stabilizzazione del candidato nella graduatoria finale degli idonei non vincitori; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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