Ottemperanza somme giudice ordinario termine centoventi giorni esecuzione integrale (TAR Campania n. 4838 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione alle sentenze passate in giudicato entro il termine di centoventi giorni dalla loro notificazione, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Decorso infruttuosamente tale termine, il creditore può esperire il giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. per ottenere l’ordine di adempimento e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Nel giudizio di ottemperanza, le spese successive alla sentenza azionata sono dovute solo se funzionali all’introduzione del giudizio stesso, mentre restano escluse quelle relative a procedure esecutive diverse, come il precetto.
Il Fatto
Il ricorrente, già vincitore nel giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, aveva ottenuto una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma di denaro, oltre accessori. Non avendo ricevuto l’adempimento spontaneo da parte dell’Amministrazione, nonostante la notifica in forma esecutiva della pronuncia e la decorso del termine di legge, il creditore ha adito il giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
Il Ministero si è costituito in giudizio con un mero atto di stile, senza contestare l’inadempimento. A comprova del passaggio in giudicato della sentenza, il ricorrente ha prodotto un’apposita certificazione del tribunale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza. Ha rilevato che l’Amministrazione non ha contestato l’inadempimento e che è decorso il termine di centoventi giorni concesso dall’art. 14 citato per l’esecuzione spontanea delle decisioni giurisdizionali. La mancata ottemperanza legittima l’accoglimento della domanda.
Il Collegio ha ordinato al Ministero di provvedere all’integrale esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia, ponendo in essere ogni adempimento necessario. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha disposto la nomina del commissario ad acta nella figura del Prefetto di Roma, con facoltà di delega, che provvederà a spese dell’Amministrazione. Il compenso per l’eventuale attività commissariale è stato determinato in misura fissa, a carico del Ministero.
Con riguardo alla domanda di condanna alle spese successive alla sentenza azionata, il Tribunale ha precisato che, in sede di ottemperanza, sono riconoscibili solo quelle funzionali all’introduzione del giudizio, quali la pubblicazione, l’esame e la notifica del titolo esecutivo. Non sono invece dovute le spese relative ad atti non funzionali, come il precetto, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Alla luce della soccombenza, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite del giudizio di ottemperanza, liquidate in dispositivo.
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Nota della Redazione
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