Ottemperanza al giudicato di annullamento: obbligo di sblocco delle erogazioni e commissario ad acta (TAR Puglia n. 146 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’effetto conformativo e ripristinatorio del giudicato di annullamento impone all’Amministrazione di rimuovere con efficacia ex tunc ogni pregiudizio derivante dall’atto annullato. Ne consegue che, una volta definitivamente caducato il titolo di recupero, l’ente erogatore è tenuto a sbloccare le erogazioni e a restituire le somme indebitamente trattenute o compensate sui contributi successivi, poiché tali trattenute risultano prive di causa giustificativa. Decorso inutilmente il termine assegnato per l’esecuzione, il giudice dell’ottemperanza nomina sin d’ora un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La parte ricorrente, già vittoriosa in primo e secondo grado, agiva per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 7907/2024, passata in giudicato, che aveva confermato l’annullamento del provvedimento di recupero adottato da AGEA e della contestuale intimazione di pagamento, accertando l’insussistenza del debito complessivo contestato in relazione alle campagne agricole 2013-2019. Nonostante le reiterate diffide, l’Amministrazione ometteva di dare esecuzione al giudicato, continuando a trattenere indebitamente somme sulle domande di aiuto presentate dal 2020 in poi, in forza del titolo di recupero ormai definitivamente annullato. L’ente erogatore e la Regione non si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. Il giudice ha osservato che il giudicato di annullamento produce un effetto conformativo e ripristinatorio che non si esaurisce nella mera eliminazione dell’atto, ma impone all’Amministrazione di rimuovere con efficacia ex tunc ogni pregiudizio derivante dal provvedimento annullato. In tale prospettiva, i blocchi e le compensazioni operate sui contributi successivi, in quanto strettamente conseguenti al titolo di recupero caducato, risultano allo stato privi di causa giustificativa e devono essere rimossi.
Il Tribunale ha pertanto ordinato ad AGEA di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla notificazione della decisione al pagamento in favore del ricorrente delle somme indebitamente trattenute, quantificate in euro 21.506,54, salva verifica contabile degli ulteriori importi medio tempore maturati, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il giudice ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il capo del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale presso il Ministero dell’agricoltura, con facoltà di delega a funzionario con qualifica dirigenziale, affinché provveda in via sostitutiva nei successivi 90 giorni a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. La scelta è caduta sul dicastero vigilante su AGEA, in considerazione dell’inerzia dell’ente erogatore.
Le spese di lite sono state poste a carico di AGEA, soccombente, nella misura di €2.000,00 per compensi oltre accessori, mentre sono state compensate con la Regione Puglia, rimasta estranea al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Nota della Redazione
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