Revoca dell’assunzione del vigile del fuoco per pendenza di procedimento penale (Cons. Stato n. 5528 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica del possesso delle qualità morali e di condotta richieste per la nomina a Vigile del Fuoco costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, non vincolata alla presenza di fatti tipizzati né subordinata a una pronuncia penale definitiva. L’Amministrazione può revocare l’assunzione con riserva quando sopravvenga la pendenza di un procedimento penale per reato commesso in violazione dei doveri d’ufficio, poiché l’accertamento riguarda l’incertezza sul possesso dei requisiti e non anticipa un giudizio di colpevolezza. Il bilanciamento tra l’interesse del candidato e quello dell’Amministrazione a proteggere l’immagine e la funzione di un Corpo deputato al soccorso pubblico giustifica la prevalenza dell’interesse pubblico. L’eventuale futura declaratoria di prescrizione del reato non fa venir meno la rilevanza delle condotte accertate. La clausola che consente la partecipazione con riserva alle more della verifica dei requisiti legittima l’esclusione in ogni momento con provvedimento motivato.
Il Fatto
Il ricorrente, assunto con riserva nella qualifica di Allievo Vigile del Fuoco nell’ambito del 90° corso di formazione, impugnava dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con i quali il Ministero dell’interno aveva disposto la revoca dell’assunzione e le conseguenti dimissioni dal corso, a seguito dell’acquisizione del certificato penale dal quale risultava la pendenza di un procedimento a suo carico per il reato di truffa ai danni dello Stato, aggravata dall’essere stata commessa in violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione.
Il TAR Lazio, Sezione I-Quater, rigettava il ricorso, ritenendo adeguatamente motivata la revoca. L’interessato proponeva appello, deducendo l’intrinseca contraddittorietà del comportamento amministrativo, la violazione del principio di non colpevolezza di cui all’art. 27, comma 2, Cost. e l’erronea applicazione dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 217/2005, che individua tassativamente le cause ostative all’accesso all’impiego pubblico.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla constatazione che anche ai Vigili del Fuoco è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, in forza del rinvio operato dall’art. 5, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 217/2005 all’art. 26 della legge n. 53. La verifica di tale requisito non discende automaticamente dalla presenza di comportamenti predeterminati, poiché l’Amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale, finalizzato a instaurare il rapporto solo con candidati che offrano un ragionevole affidamento circa la tutela della credibilità e del prestigio delle funzioni da svolgere.
Su questo presupposto il Collegio ritiene non irragionevole né sproporzionata la scelta di dare prevalenza all’esigenza di proteggere l’immagine e la funzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al quale è richiesta un’affidabilità assoluta. La revoca non implica una valutazione anticipata della colpevolezza, ma riguarda l’incertezza circa il possesso dei requisiti morali, tenuto conto che l’imputazione presuppone la raccolta di materiale probatorio che ha indotto il pubblico ministero all’esercizio dell’azione penale e che la condotta contestata è stata posta in essere proprio nell’esercizio dell’attività di volontario.
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio in attesa della decisione penale e osserva che l’eventuale estinzione del reato per prescrizione non fa venir meno la rilevanza delle condotte, valutabili sulla base delle risultanze probatorie raccolte. Non spetta al giudice amministrativo accertare i possibili sviluppi del procedimento penale, nel quale l’imputato potrebbe fisiologicamente rinunciare ai benefici della prescrizione.
Quanto al dedotto profilo di contraddittorietà, la Corte rileva che l’art. 3 del d.m. n. 238 del 14 novembre 2018 prevede espressamente che, nelle more della verifica dei requisiti, gli aspiranti partecipino con riserva alla procedura selettiva, restando salva la facoltà dell’Amministrazione di disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti. Il provvedimento impugnato risulta pertanto adeguatamente motivato con il richiamo a un comportamento particolarmente grave e immune dai vizi denunciati. L’appello è respinto, nulla sulle spese per la mancata costituzione del Ministero.
Nota della Redazione
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