Condono edilizio: il rustico non ultimato non è funzionale all’uso commerciale dichiarato (TAR Puglia n. 150 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio di cui all’art. 32, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il requisito dell’ultimazione delle opere non è integrato dalla mera esistenza del rustico, ma richiede che l’immobile, per le opere non destinate alla residenza, sia stato completato funzionalmente, ossia sia idoneo alla specifica destinazione dichiarata. Non può conseguire la sanatoria un manufatto allo stato rustico, privo di muratura perimetrale e non rifinito, che risulti oggettivamente inidoneo all’uso commerciale per il quale l’istanza è proposta. La prosecuzione dell’attività istruttoria da parte dell’Amministrazione, con richieste di integrazione e osservazioni del privato, esclude la formazione del silenzio-assenso e legittima l’emanazione di un successivo provvedimento espresso di diniego. In caso di atto plurimotivato, il ricorso va respinto qualora anche una sola delle autonome ragioni di diniego risulti legittima e le relative censure siano infondate.
Il Fatto
Un privato impugnava l’ordinanza del 28.10.2020 con cui il Comune di Altamura rigettava l’istanza di condono edilizio presentata il 12.01.2005 ai sensi del decreto-legge n. 269/2003, per un locale interrato allo stato rustico, di mq. 127,35, da destinare ad attività commerciale, sito in zona agricola. L’Amministrazione aveva avviato l’istruttoria sin dal 2008, formulando un preliminare di diniego, richieste di integrazione documentale nel 2011 e un preavviso di diniego nel 2020, cui il ricorrente aveva sempre replicato con osservazioni. Il provvedimento finale di diniego si basava su plurime e autonome motivazioni, tra cui la mancata ultimazione funzionale del locale e l’assenza di documentazione fotografica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha in primo luogo respinto la tesi del ricorrente circa la formazione del silenzio-assenso decorsi ventiquattro mesi dalla domanda. L’istruttoria si era protratta legittimamente, anche in ragione della natura non completa del quadro documentale, e il privato aveva sempre partecipato al procedimento presentando osservazioni nel merito; tale partecipazione è incompatibile con l’operatività del silenzio-assenso.
Quanto alle censure di merito, il Collegio ha escluso la violazione dell’art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269/2003 e dell’art. 31, comma 2, della legge n. 47/1985. La norma richiede che le opere non destinate alla residenza siano completate funzionalmente, cioè tali da consentire l’uso in relazione alla funzione cui sono destinate. Nel caso di specie, l’immobile era stato accertato dalla Polizia Municipale come privo di tompagnature, con puntelli di sostegno per il getto del solaio e materiali da costruzione accatastati all’interno: uno stato che esclude l’attitudine all’uso commerciale dichiarato.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che l’onere di dimostrare la funzionalità dell’immobile alla destinazione commerciale grava sull’interessato; il ricorrente, invece, aveva descritto il locale come seminterrato privo di muratura perimetrale, delimitato solo dal terrapieno e accessibile da altro locale, circostanze che confermano l’inidoneità all’uso richiesto. Ha quindi ritenuto infondate le censure avverso la motivazione principale del diniego.
Il Collegio ha infine precisato che, trattandosi di atto plurimotivato, l’infondatezza delle doglianze relative anche a una sola delle autonome ragioni ostative determina il rigetto del ricorso. Ha comunque verificato ad abundantiam l’infondatezza delle altre censure: la mancanza della documentazione fotografica, mai fornita neppure in sede di istanza, e la realizzazione di ulteriori opere abusive, che non possono essere valutate separatamente ma aggravano l’abuso complessivo. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna alle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.