Giudicato sull’assegno al docente e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 1929 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente il diritto all’assegno professionale, il giudice amministrativo accerta la persistente inerzia dell’amministrazione e ordina l’esecuzione del titolo nel termine di sessanta giorni.
L’onere di provare l’avvenuta esecuzione grava sull’amministrazione, non sull’avente diritto.
Ove il termine spiri inutilmente, è legittima la nomina di un commissario ad acta scelto tra i dirigenti della stessa amministrazione debitrice.
In tal caso, stante l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, il commissario non ha diritto ad alcun compenso per l’attività svolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei procuratori distrattari.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Siracusa, Sez. Lavoro, con sentenza, il riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docente per alcuni anni scolastici, in proporzione al servizio effettivamente svolto, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma liquidata, oltre interessi legali.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 669 del 1996, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo che fosse ordinato il pagamento delle somme. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, senza provare di avere dato esecuzione al titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il titolo azionato è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all’amministrazione e dal momento della notificazione è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 669 del 1996.
Su tale presupposto il Tribunale ha posto l’accento sull’onere probatorio dell’amministrazione. Quest’ultima, come era suo onere, non ha dimostrato di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Non è stata allegata né provata alcuna attività satisfattiva della pretesa accertata nel giudicato.
Da ciò la conclusione che sussistono i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del cod. proc. amm. Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inutile scadenza di tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità. Egli provvederà, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ulteriore inottemperanza a cura della ricorrente, al compimento degli atti necessari all’esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Il Collegio ha precisato che il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, poiché si tratta di un dirigente dello stesso Ministero resistente e tale attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama una serie di precedenti conformi, tra cui TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 3315 del 2025, TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 3246 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706 del 2024, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2621 del 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei procuratori distrattari della ricorrente, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nota della Redazione
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