Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo ritiro istanza permesso di costruire (TAR Sicilia n. 1754 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il diniego di attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso ex art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, il sopravvenuto ritiro, da parte del ricorrente, dell’istanza di permesso di costruire che costituisce l’oggetto sostanziale del contendere determina la carenza di interesse a una pronuncia di merito. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, non potendo il giudice pronunciarsi sull’esistenza o meno del titolo tacito quando l’atto presupposto sia stato unilateralmente ritirato. In presenza di uno svolgimento procedimentale articolato, che riveli l’assenza di un interesse attuale e concreto alla decisione, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un lotto ricadente in zona urbanistica B1, ha presentato il 22 maggio 2024 istanza di permesso di costruire per il completamento di un edificio residenziale. Non essendo intervenuto alcun provvedimento, la società ha sollecitato il rilascio del titolo e, ritenuto formato il silenzio-assenso ex art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, ha chiesto al Comune la relativa attestazione.

Con nota del 29 gennaio 2026 l’Amministrazione ha negato la sussistenza dei presupposti del silenzio-assenso, senza indicare le ragioni ostative né attivare il contraddittorio procedimentale. La società ha quindi impugnato tale nota, chiedendo l’accertamento dell’avvenuta formazione del titolo tacito e, in subordine, del silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 37 e 117 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio il Comune ha depositato la comunicazione del 4 maggio 2026, con cui ha avviato il procedimento finalizzato al rigetto del permesso di costruire, prospettando carenze progettuali e la mancanza dell’asseverazione del progettista abilitato in ordine alla conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alle norme di settore, incluse quelle antisismiche, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie.

Nella medesima cornice la ricorrente ha presentato, il 13 maggio 2026, istanza di ritiro della domanda di permesso di costruire del 22 maggio 2024 e della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria del 2 febbraio 2024. In camera di consiglio la parte ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.

Il Collegio ha preso atto di tale evoluzione e ha rilevato che la ricorrente si è determinata al ritiro dell’istanza edilizia oggetto del giudizio al fine della rielaborazione della documentazione di progetto. Il venir meno dell’atto presupposto, e dunque dell’interesse sostanziale all’accertamento della formazione del titolo tacito, comporta la sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile, senza esaminare nel merito la questione relativa alla formazione del silenzio-assenso e ai presupposti del diniego comunale. Lo svolgimento articolato della vicenda procedimentale ha indotto il Collegio a disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti, in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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