Ottemperanza al giudicato e astreinte: esecuzione del titolo e nomina del commissario (TAR Piemonte n. 1655 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro il termine assegnato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta quando ricorrano “altre ragioni ostative“, autonomo limite aggiunto dal legislatore amministrativo rispetto alla manifesta iniquità prevista dal codice di rito civile. Tali ragioni si individuano nella specialità, favorevole, del debitore pubblico e nelle difficoltà dell’adempimento collegate a vincoli normativi, di bilancio e alla rilevanza di specifici interessi pubblici, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Novara, con condanna dell’Amministrazione all’accredito sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo complessivo di euro 1.500, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con riferimento agli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, senza che l’Amministrazione vi abbia dato seguito.
Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al titolo, accreditando le somme liquidate oltre accessori, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. Il compenso commissariale è ritenuto compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico.
Quanto alla domanda di penalità di mora, essa va respinta. Il Collegio richiama l’insegnamento del Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15, che ha chiarito come l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. abbia aggiunto, al limite della manifesta iniquità, quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative“, in considerazione della specialità, favorevole, del debitore pubblico.
In concreto, il ritardo è ricondotto all’eccezionale mole di contenzioso seriale sulla carta elettronica del docente e alla difficoltà operativa dell’Amministrazione. Il beneficio, per la modestia dell’ammontare e per la finalità di sostegno alla formazione continua, non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore, ma incentivo eventuale e di impiego facoltativo: ciò riduce i presupposti della misura coercitiva, in linea con l’orientamento della giurisprudenza amministrativa citata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10/03/2014 n. 55, soggette a dimidiazione, e ridotte per la serialità della controversia e le difficoltà dell’Amministrazione. Il Collegio manda infine alla Segreteria la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
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