Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulle spese (TAR Piemonte n. 1656 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il credito azionato trovi fondamento in un titolo avente efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma assolve alla sola funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalle norme applicabili. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare l’esatta misura di capitale residuo e interessi secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, va dichiarata l’inottemperanza e assegnato all’Ente un termine per il pagamento, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere ai difensori distrattari della parte ricorrente, a titolo di compensi professionali, la somma di euro 1.030,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%. La sentenza è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata.

L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo. I creditori hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato limitatamente alle spese e competenze liquidate, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, e con condanna dell’intimato alle spese del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale ha tuttavia precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme calcolata dai ricorrenti non è quindi definitivamente vincolante per l’Amministrazione: il capitale residuo e gli interessi andranno verificati nella loro esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

È risultato comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che riconosce alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli ulteriori accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti richiamati.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo su istanza diretta del creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, senza diritto ad alcun compenso. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese di causa, liquidate in euro 400,00 oltre accessori, e la Segreteria è stata incaricata di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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