Avviso orale del Questore e pericolosità sociale: basta la personalità propensa a comportamenti antigiuridici (TAR Calabria n. 1625 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale è un provvedimento monitorio con finalità preventiva, la cui adozione non presuppone l’accertamento della responsabilità penale dell’interessato, potendo il giudizio di pericolosità sociale fondarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria. Ai fini dell’applicabilità della misura è sufficiente che l’autorità di polizia sospetti la configurabilità di una personalità propensa a seguire comportamenti antigiuridici. Gli elementi presuntivi devono essere valutati al momento dell’adozione dell’atto, senza che pronunce sopravvenute favorevoli possano determinarne l’illegittimità sopravvenuta. Il sindacato del giudice amministrativo sull’ampia discrezionalità dell’autorità è limitato ai profili di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione.
Il Fatto
La ricorrente impugnava l’avviso orale emesso dal Questore di Catanzaro, deducendo la violazione degli artt. 1, comma 1, lett. c), 3, 4 e 6 del d.lgs. n. 159/2011 e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione. Sosteneva, in particolare, che la sola condanna per furto di energia elettrica, risalente nel tempo, non fosse idonea a giustificare il provvedimento e che non emergesse una situazione rivelatrice di una personalità incline a comportamenti antisociali. Il Ministero dell’Interno si costituiva chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il condiviso orientamento secondo cui, ai fini dell’avviso orale, è sufficiente la configurabilità di una personalità propensa a seguire particolari comportamenti antigiuridici. Il provvedimento ha natura monitoria e finalità preventiva, sicché non richiede la prova di una responsabilità penale, potendo basarsi su elementi anche solo indiziari, valutati al momento dell’adozione dell’atto.
Nel caso di specie, il coacervo degli elementi fattuali — la condanna per furto di energia elettrica e l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio — supporta adeguatamente il giudizio prognostico dell’autorità di pubblica sicurezza. La Corte esclude che la risalenza della condanna o la mancata convalida dell’arresto possano inficiare il provvedimento, poiché tale mancata convalida riguarda unicamente i presupposti di legittimità della misura e non la sussistenza dei profili fattuali.
Quanto alla dedotta scarsa rilevanza delle condotte, il Collegio rammenta l’ampia discrezionalità dell’autorità amministrativa nell’accertamento dei presupposti e la natura non invasiva dell’avviso orale, che non produce effetti compressivi delle libertà individuali. Il sindacato del giudice amministrativo è pertanto limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, vizi non riscontrabili nella motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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